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Tenuta di animali - obbligo di annuncio

Chiunque tiene sotto la propria responsabilità (in strutture indipendenti) animali delle specie elencate di seguito è tenuto ad annunciarsi all'Ufficio del veterinario cantonale (modulo vedi sotto) e a fornire annualmente alla Sezione dell'agricoltura i dati sul numero di capi tenuti:

bovini, yak, caprini, ovini, equini, bisonti, daini, cervi, lama, alpaca, suini, pollame da reddito, api o piscicolture.

A parte le ultime due categorie, i detentori di queste specie animali devono ottenere un numero dalla Banca dati sul traffico degli animali (BDTA) e tenere un registro su tutte le entrate e uscite di questi animali. Per i bovini, gli yak e gli equini le registrazioni devono essere fatte in linea al sito www.agate.ch. Il numero BDTA è ottenibile solo inoltrando il modulo "per l'annuncio di una tenuta di animali" riportato sotto.

Le strutture in cui sono tenuti questi animali devono essere conformi alle norme sulla protezione degli animali, sulla protezione delle acque come pure essere conformi alle norme edilizie. È compito di chi tiene questi animali, verificare che queste disposizioni siano rispettate prima di iniziare l'attività.

In particolare si rendono attenti gli interessati che in base all'Ordinanza sulla protezione degli animali (art. 194 OPA), chi vuole tenere più di 10 Unità di bestiame grosso (UBG) deve aver conseguito una formazione in agricoltura. Questa condizione non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna le cui aziende necessitano di meno di 0,5 Unità Standard di Manodopera (USM). La persona responsabile di queste strutture deve però possedere un attestato di competenza (art. 198 dell'OPA) se tiene:

  1. oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre;
  2. oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati;
  3. bovini, alpaca o lama;
  4. conigli, se si producono oltre 500 animali all'anno;
  5. volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso all'anno.

Chiunque detiene invece a titolo professionale più di 11 cavalli deve aver conseguito una formazione di cui all'art. 197 OPA.

Formazione e attestati vanno acquisiti prima di iniziare la tenuta degli animali.

AUTORITÀ COMPETENTE

Ufficio del Veterinario cantonale
Via Dogana 16
6500 Bellinzona
www.ti.ch/vet

Help desk Agate
tel. 0848 222 400
info@agatehelpdesk.ch
Da lu. a ve., 8:00 - 16:30
www.agate.ch