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Statistica

Basi legali

La statistica è uno strumento pianificatorio indispensabile per l’autorità politica, oltre che per innumerevoli istituzioni, pubbliche e private. Gli scopi, i principi generali e gli obblighi che ne regolano la raccolta, l’analisi e la diffusione sono contenuti nella Legge sulla statistica federale del 9 ottobre 1992. Particolare attenzione è riservata alla protezione, alla sicurezza e alla conservazione dei dati.

L’Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993 “disciplina i principi che devono essere osservati nell’esecuzione di [specifiche] rilevazioni statistiche e fissa in allegato l’elenco degli organi responsabili di tali rilevazioni”. Vi troviamo, in particolare, i servizi di polizia in riferimento ai seguenti oggetti:

  • Incidenti della circolazione stradale
    Incidenti per Cantone e per caratteristiche degli oggetti e delle persone coinvolte
    (rilevazione totale, informazione obbligatoria).
  • Statistica criminale di polizia
    Violazioni delle disposizioni penali del diritto federale e del diritto cantonale, caratteristiche del reato, azioni non sanzionabili ma rilevanti per la polizia, con informazioni complementari; caratteristiche socio-demografiche degli indiziati e delle vittime (dal 1.1.2009 rilevazione totale, informazione obbligatoria).

Viene rilevato “ogni incidente della circolazione stradale registrato dalla polizia [...] Sono considerati incidenti della circolazione stradale tutti gli incidenti con veicoli, che avvengono su strade o luoghi pubblici e causano ferimenti o uccisioni di persone o danni materiali”.

Non sussistendo l’obbligo di segnalazione in caso di incidenti con soli danni materiali, gli indici di evoluzione sono generalmente basati sui sinistri con vittime (feriti e decessi).

Dal 1. gennaio 2011 il registro nazionale è gestito dall’Ufficio Federale delle Strade (USTRA), che pubblica i dati sugli incidenti in Svizzera.

Dal 1981 l’Ufficio federale di polizia pubblicava una statistica “minimale” sul volume, la struttura e l’evoluzione di una selezione di infrazioni registrate dalle autorità di polizia. Le infrazioni alla Legge sulla circolazione non erano prese in considerazione; quelle sugli stupefacenti erano sottoposte a una rilevazione specifica. La qualità delle registrazioni e la loro consistenza temporale non poteva essere è garantita.

Dal 2009, le autorità cantonali e federali di polizia (Polizia giudiziaria federale e Corpo guardie di confine) trasmettono all’Ufficio federale di statistica un estratto delle loro banche dati in base a regole di conteggio armonizzate. Qui i dati sono riuniti in una statistica criminale nazionale di polizia.

Sono registrati tutti gli articoli del Codice penale svizzero (CP), le infrazioni alla legge federale sugli stranieri (LStr, LDDS prima del 1.1.2008) e a quella sugli stupefacenti (LStup). Le infrazioni di carattere penale alle leggi federali annesse sono pure rilevate a livello di articoli. Sono pure acquisite le caratteristiche degli imputati e dei danneggiati.

Il cambiamento nelle definizioni e nel conteggio delle infrazioni e delle persone ha prodotto un’inevitabile discontinuità nelle serie storiche; non è pertanto possibile, in linea generale, garantire la comparabilità delle nuove cifre con quelle degli anni precedenti.

Informazioni sul progetto e le modalità di rilevamento possono ottenersi sul portale dell’UST.

Cifre nere

Con questo termine si indicano tutti quei reati che non entrano a conoscenza delle autorità di polizia. I motivi possono essere molteplici: vergogna (reati sessuali), paura (in casi di intimidazione), senso d'onore, ecc.. In generale, più il delitto è percepito come grave, più spesso verrà denunciato. Ad esempio, in Svizzera, i furti per un ammontare inferiore ai 100 CHF sono denunciati solo nel 20% dei casi; la percentuale sale all'82% per furti superiori ai 500 CHF (Killias 1989).

Indice di criminalità

Un indicatore di criminalità è una qualsiasi variabile che, al variare del numero e della gravità dei fenomeni di devianza, aumenti o diminuisca di valore in maniera proporzionale. Esistono molti indicatori della criminalità (o delittuosità), con gradi più o meno alti di attendibilità, basati in genere sul numero di denuncie registrate dalla polizia, sul numero di condanne comminate dai tribunali, sul numero di detenuti nelle prigioni. Esiste tuttavia una regola d'oro nella criminologia comparata, per cui un indicatore della criminalità è tanto più valido quanto più precoce risulta essere la fase procedurale a cui si riferisce.

Normalizzazione

I tassi sulla criminalità, in luogo di essere presentati in valore assoluto, vengono spesso riferiti ("normalizzati") al numero dei componenti di un quartiere, città, cantone, gruppo etnico o d'età, e così via. La frequenza con cui un particolare reato viene perpetrato può infatti acquistare un significato del tutto nuovo quando rapportato al numero di persone bersaglio:

Tasso sulla criminalità

Questo numero viene quindi moltiplicato per una costante, l'unità di esposizione. Si è soliti calcolare i tassi di esposizione con una costante di 100'000. Nella pratica ciò significa affermare, ad esempio, che il tasso annuo di suicidi ammonta a 33 per 100'000 residenti uomini, ma solo a 11 per 100'000 residenti donne.

Statistiche di entrata

Conteggi basati sulla raccolta delle informazioni nel momento stesso in cui queste giungono a conoscenza della polizia. Presentano molti vantaggi, e qualche svantaggio. Basandosi su di un'interpretazione immediata dei fatti, risultano imprecisi e generici. Vi sono ad esempio denuncie che risulteranno false ad un esame più approfondito. Nelle statistiche di entrata figurano anche tutti quegli interventi che non sfociano necessariamente in reati, ma che impegnano in misura non indifferente la polizia (risse, liti in famiglia, falsi allarmi, ecc..). Le statistiche d'entrata sono decisive all'impostazione di un'analisi tattica (quasi in tempo reale) del fenomeno criminale, e pertanto di un più mirato ed efficace impiego delle risorse repressive.

Statistiche di uscita

Conteggi basati sulle denuncie fatte dalla polizia all'autorità, ovvero di quegli avvenimenti trasmessi al giudice. Rispetto agli avvenimenti conteggiati in entrata dalla polizia, quelli trasmessi al magistrato ne rappresentano solo una frazione. Di questi, del resto, solo una parte sfocerà in un processo, e solo una parte di questi ultimi sarà seguito da una condanna. Le statistiche giudiziarie, penitenziarie e di polizia riflettono pertanto specifiche realtà, tappe di un lungo iter giudiziario.