Revoca di sicurezza
È ordinata nei confronti di conducenti che non adempiono i requisiti legali e che non sono idonei alla guida, indipendentemente dalla violazione delle norme della circolazione (alcolismo, tossicomania, carattere, malattia; art. 16d LCStr). Se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida dell’interessato, la licenza può essere revocata subito a titolo cautelativo e preventivo, in attesa che i motivi d’esclusione siano appurati (art. 30 OAC). La misura ha uno scopo preventivo e mira direttamente alla salvaguardia della sicurezza stradale. La revoca di sicurezza è pronunciata per una durata indeterminata finché il conducente non dimostri la ritrovata idoneità alla guida, con riserva del termine minimo di riesame fissato dall'autorità nella decisione di revoca (art. 17 cpv. 3 LCStr). Nei confronti dei conducenti incorreggibili la revoca è pronunciata in forma definitiva (art. 16d cpv. 3, 17 cpv. 4, 23 cpv. 3 LCStr).