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Congedo per l'estero

In base all'art. 43 dell'Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) del 22.11.2017 le persone soggette all'obbligo di leva e quelle soggette all'obbligo di prestare servizio militare che intendono soggiornare all'estero per più di 12 mesi ininterrotti e si annunciano civilmente partenti per l'estero, devono chiedere un congedo militare per l'estero.

Possono richiedere un congedo per l'estero anche le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che, pur essendo notificate in Svizzera conformemente alle disposizioni di diritto civile, hanno il luogo di lavoro effettivo all'estero presso un datore di lavoro senza sede in Svizzera e al cui contratto di lavoro non è applicabile alcuna regolamentazione perlomeno equivalente a quanto disposto agli articoli 324a e 324b del Codice delle obbligazioni in materia di continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adempimento di obblighi legali. Alla richiesta, che deve essere inoltrata al comando di circondario al più tardi due mesi prima della data prevista per la partenza, deve essere allegata una copia del contratto di lavoro.

La domanda (per i militi domiciliati in Ticino) deve essere presentata al Servizio degli affari militari e comando di circondario, Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla presente pagina. Alla richiesta devono essere allegati il libretto di servizio e una copia dei giustificativi comprovanti l'espatrio (visto, biglietto di viaggio, autorizzazione di lavoro, ecc.).
I militi domiciliati in Ticino che ottengono il congedo per l'estero devono:

  • consegnare l'equipaggiamento militare presso il Centro logistico dell'Esercito del Monte Ceneri;
  • notificare la partenza per l'estero conformemente alle disposizioni di diritto civile entro un mese dalla concessione del congedo; in caso contrario l'autorizzazione di congedo è annullata. Il richiedente deve informarne il comando di circondario, è fatto salvo in caso di congedo con contratto di lavoro.

Non ottengono un congedo per l'estero:

  • I cittadini assoggettati alle notificazioni che si recano all'estero per un periodo inferiore ad un anno. Essi devono presentare una richiesta di dispensa dagli obblighi militari che dovrebbero effettuare durante la loro assenza all'estero. Alla richiesta devono essere allegati i documenti comprovanti la loro assenza dalla Svizzera. Le autorità militari sono tenute in questi casi a concedere la dispensa dai servizi previsti;
  • i cittadini assoggettati alle notificazioni contro i quali è ordinata un'inchiesta penale militare o che non hanno ancora espiato una pena incondizionata pronunciata in virtù del Codice penale militare;
  • gli assoggettati agli obblighi militari che, in quanto frontalieri, sono domiciliati all'estero e lavorano in Svizzera o in aziende federali situate in località estere di confine;
  • i militi che sono in possesso di un ordine di marcia al momento della presentazione della domanda di congedo per l'estero. Essi ottengono il congedo soltanto dopo aver prestato detto servizio.

Il libretto di servizio dei militi che beneficiano di un congedo militare per l'estero resta depositato presso il Servizio cantonale degli affari militari e comando di circondario per tutta la durata del congedo.
Al rientro in Svizzera il milite deve notificare immediatamente il suo arrivo al responsabile militare del comune di domicilio. Al responsabile militare deve essere comunicata immediatamente pure un'eventuale rinuncia al congedo o il posticipo della partenza.

 

Ulteriori informazioni utili per le persone con doppia cittadinanza si possono trovare tramite il seguente link:

Congedo per l'estero

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