- Scuola reclute
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- Tiro obbligatorio
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- Congedo militare per l'estero
Obbligo di notificazione
Ogni cittadino svizzero domiciliato in Svizzera è assoggettato all'obbligo di notificazione a partire dal suo censimento (annuncio per il reclutamento) fino al proscioglimento dagli obblighi militari. Tale obbligo è esteso anche alle donne del SMF.
Ogni modifica dei dati personali, in particolare cambiamento del cognome, dell'indirizzo e della professione, dev'essere notificato, conformemente alle direttive a pagina 2 del libretto di servizio, alle seguenti istanze:
Moduli / Formulari
- Congedo per l'estero [.pdf 266 KB]
- Duplicato del libretto di servizio [.pdf 107 KB]
| Tipo di notifica | Destinatario | Forma | Termine | |||
Cambiamento di domicilio o indirizzo |
Resp. militare comunale (precedente o nuovo) |
personalmente o per scritto |
entro 14 giorni |
|||
| Cambiamento di professione | Resp. militare comunale | personalmente o per scritto, con il libretto di servizio | entro 14 giorni | |||
| Cambiamento del cognome | Resp. militare comunale | personalmente o per scritto, con il libretto di servizio | entro 14 giorni | |||
| Richiesta congedo per l'estero | Resp. militare comunale | personalmente o per scritto, con il libretto di servizio | 2 mesi prima della partenza | |||
| Non uso di un congedo per l'estero nel termine di un mese o rientro anticipato in Svizzera | Comandante di circondario | per scritto, con il libretto di servizio | immediatamente | |||
| Perdita del libretto di servizio o del libretto delle prestazioni militari o del libretto di tiro | Resp. militare comunale | oralmente o per scritto |
