Indennità che compensa una parte della perdita di guadagno delle persone che adottano uno o più figli.
Hanno diritto all'indennità di adozione i genitori che interrompono la propria attività lucrativa per l'accoglimento a casa di uno o più adottandi di età inferiore ai quattro anni.
I genitori che sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge AVS durante i 9 mesi immediatamente precedenti l'accoglimento a casa dell'adottando, che in quel periodo hanno lavorato almeno 5 mesi, hanno diritto ad un'indennità in caso di adozione di 14 giorni al massimo.
L'indennità di adozione non viene pagata automaticamente. Deve essere richiesta, mediante i moduli ufficiali, alla Cassa federale di compensazione.
La richiesta di indennità per adozione può essere presentata solamente dopo aver fruito di tutti i giorni di congedo, oppure, in caso di fruizione parziale, dopo la scadenza del termine quadro (12 mesi).
No. L'art. 16t cpv. 5 LIPG esclude specificatamente questa possibilità.
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