Indennità che compensa una parte della perdita di guadagno delle persone che adottano uno o più figli minorenni.
Hanno diritto all'indennità di adozione i genitori che interrompono la propria attività lucrativa per l'accoglimento a casa di uno o più adottandi minorenni.
I genitori assicurati obbligatoriamente, secondo la legge AVS, durante i 9 mesi immediatamente precedenti l'accoglimento a casa dell'adottando, che in quel periodo hanno lavorato almeno 5 mesi, hanno diritto a un'indennità in caso di adozione di 98 indennità giornaliere, che corrispondono a 70 giorni di congedo.
Il diritto all'indennità inizia quando termina il diritto alle indennità federali per l'adozione. Se non si ha diritto all'indennità federale perché l'adottando ha almeno quattro anni di età, il diritto inizia il giorno in cui l'adottando viene accolto.
L'indennità di adozione non viene pagata automaticamente.
Deve essere richiesta, mediante i moduli ufficiali, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Servizio indennità.
La richiesta di indennità per adozione può essere presentata solamente dopo aver fruito di tutti i giorni di congedo, oppure, in caso di fruizione parziale, dopo la scadenza del termine quadro (6 mesi).
No, non è dato il diritto per l'adozione del figlio del coniuge.
Servizio indennità
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona
tel. +41 91 821 92 69
fax +41 91 821 92 99