L'affiliazione ad una cassa di compensazione ed il relativo obbligo di pagamento degli oneri sociali nelle varie tipologie di assicurato (indipendente, senza attività lucrativa, datore di lavoro).
I contributi per l'AVS vengono suddivisi a metà tra il datore di lavoro e il lavoratore. Insieme ai contributi per l'AVS vengono riscossi anche i contributi per l'AI e per le IPG.
I contributi vengono calcolati in base al reddito determinante. La legge stabilisce in dettaglio che cosa si intende con questa espressione.
Assieme ai contributi AVS/AI/IPG, vengono prelevati anche i contributi contro la disoccupazione (AD). L'obbligo contributivo inizia con l'inizio dell'attività lucrativa dipendente, ma al più presto il 1° gennaio successivo al compimento del diciassettesimo anno d'età, e termina con essa, ma al più tardi al raggiungimento dell'età conferente la rendita di vecchiaia ordinaria.
Chi continua a lavorare dopo aver raggiunto l'età ordinaria di vecchiaia AVS non è più obbligato a versare i contributi e non riceve per altro nessuna prestazione dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Il calcolo dei contributi avviene sulla base del salario determinante che regola anche la contribuzione obbligatoria all'AVS/AI/IPG. Tutto ciò che nell'AVS va sotto il nome di salario determinante è valido anche per l'assicurazione contro la disoccupazione.
I contributi devono essere pagati per metà dal lavoratore e per metà dal datore di lavoro.
I contributi per l'AVS/AI/IPG e per l'AD vengono riscossi sulle seguenti prestazioni:
Di regola i contributi AVS/AI/IPG/AD vanno prelevati su tutti i salari. Non è tuttavia obbligatorio riscuoterli se:
Non vanno versati contributi AVS per il soldo militare, le prestazioni assicurative in caso d'infortunio e/o malattia, le prestazioni dell'assistenza sociale, gli assegni familiari, le borse di studio, le prestazioni delle casse pensioni, in parte le prestazioni della previdenza facoltativa (fondo di beneficenza) e le attività accessorie esenti da contributi.
I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
Gli interessi di mora vengono calcolati in caso di ritardo di pagamento della rata o del conguaglio, oppure nel caso in cui vengono reclamati contributi per anni passati per il quale l'assicurato non si è annunciato spontaneamente e tempestivamente alla cassa di compensazione. Il tasso d'interesse ammonta al 5%.
Per i membri della famiglia del titolare dell’azienda che collaborano con lui vengono applicate le seguenti retribuzioni globali mensili (in denaro o in natura):
Per l’alloggio dei figli minorenni del familiare che collabora nell’azienda si calcola un supplemento sul salario globale di fr. 690 al mese per ogni figlio (1/3 del salario globale per persone sole). I contributi delle persone che lavorano nell’azienda del coniuge senza ricevere una retribuzione in contanti sono considerati pagati se il titolare dell’azienda ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.
Le persone che occupano personale domestico, sono obbligate a pagare i contributi per i loro collaboratori, anche se il loro salario è modesto.
Sono esenti da contribuzione i salari fino ad un massimo di fr. 750.- l'anno versati alle persone impiegate in un'economia domestica fino al 31 dicembre dell'anno in cui hanno compiuto 25 anni.
Le persone che non si affiliano sono punibili per legge.
Per I beneficiari di una rendita AVS che svolgono lavori domestici continuano a versare i contributi AVS/AI/IPG, ma non quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione.
Per queste persone vale una franchigia di Fr. 16'800.- l'anno rispettivamente Fr. 1'400.- al mese.
Sulla parte del reddito che supera la franchigia vanno versati contributi AVS/AI/IPG. Non vi è invece alcuna franchigia per i beneficiari di una rendita anticipata di vecchiaia (dai 62 anni per le donne e dai 63 anni per gli uomini).
Questi ultimi devono versare anche i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione.
Per verificare il corretto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, può essere richiesto, presso le Casse che tengono il conto, l’estratto del conto individuale (CI).
Per semplicità si può chiedere ad una sola Cassa l’estratto anche di tutte le altre Casse dove sono stati pagati dei contributi.
Sull’estratto conto individuale sono indicati i periodi lavorativi, il reddito determinante ed eventuali accrediti per compiti assistenziali.
L’estratto conto individuale serve da base per il calcolo della rendita.
I datori di lavoro che impiegano personale con un salario di poco conto, possono, a determinate condizione, usufruire della procedura semplificata.
Questo facilita loro il calcolo dei contributi e delle imposte alla fonte, in quanto hanno una sola persona di riferimento per il calcolo dei contributi delle assicurazioni sociali e delle imposte alla fonte.
Per i beneficiari di rendita che continuano ad esercitare un’attività lucrativa, sussiste l’obbligo di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.
Solo i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione non devono più essere pagati. La quota esente in questi casi è di fr. 1'400.- al mese, cioè fr. 16'800.- all’anno.
No, infatti in questo caso si tratta di un contributo di solidarietà di beneficiari di rendita all’assicurazione sociale AVS.
Servizio contributi paritetici
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona
tel. +41 91 821 92 45
fax +41 91 821 92 99