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Accensione di fuochi all'aperto

Cosa fare

Durante tutto l’anno vige il divieto di accendere fuochi all’aperto secondo il Regolamento di applicazione dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005.

Questo regolamento prescrive che l’accensione di fuochi all’aperto e l’incenerimento di scarti vegetali o rifiuti di qualsiasi genere sono vietati al di sotto della quota di 600 msm e nelle zone edificabili.

Al di sopra di questa quota, previa notifica al Municipio, si possono incenerire rifiuti naturali secchi prodotti sul posto, ma solo se generano poco fumo.

Questa misura ha l’obiettivo di preservare la qualità dell’aria; in questa sede giova ricordare che la quantità di polveri prodotte da un fuoco all’aperto alimentato da 500 kg di scarti vegetali non secchi, in condizioni di inversione termica, è tale da far superare il valore limite delle immissioni per una durata fino a 10 giorni nel raggio di 1.5 km.

Il divieto di accensione di fuochi all’aperto non si applica per i fuochi accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, al riscaldamento di persone, a scopi ricreativi e commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi.

Il Municipio, su richiesta, può concedere delle deroghe per l’incenerimento di rifiuti naturali secchi, al di sotto dei 600 m s.m. e in zona edificabile,  per esigenze di natura fitosanitaria, ecologica o agricola in caso di inaccessibilità dei terreni.

Deroghe per motivi fitosanitari devono essere preavvisate dal Servizio fitosanitario cantonale, premesso che non per tutte le avversità parassitarie si renda necessario bruciare il materiale.

Si prega quindi il richiedente di scaricare il formulario di richiesta, compilarlo e spedirlo al Servizio fitosanitario cantonale, il quale preavviserà la richiesta all'attenzione del Municipio; in casi particolari potrà essere effettuata una consulenza sul posto.

L’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili della Sezione protezione aria, acqua e suolo consiglia ai Comuni di limitare queste autorizzazioni e di evitare il periodo da dicembre a marzo, quando il problema delle polveri fini è più acuto.

Va in ogni caso ricordato che rimane assolutamente vietato qualsiasi comportamento che costituisca un immediato pericolo di incendio.

Durante i periodi con elevato pericolo d’incendio boschivo viene inoltre decretato il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto.

Chi si appresta ad accendere fuochi controllati che causano fumo si deve inoltre annunciare alla Centrale cantonale d'allarme (091 814 20 32) comunicando il luogo preciso e l’orario di accensione; in questo modo si eviterà lo sganciamento di falsi allarmi in caso di segnalazione errata da parte di terzi.

L’obbligo di annuncio vale tutto l’anno, indipendentemente dal fatto che sia in vigore o meno il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto, e vale anche per i fuochi in possesso di una regolare autorizzazione concessa dagli organi comunali competenti.


Documentazione necessaria per la richiesta di una deroga

  • Motivazione della richiesta;
  • eventuale procura del proprietario del fondo (se l'istante non è il proprietario);
  • planimetria indicante il luogo del fuoco.

Tempo di disbrigo delle pratiche

Di competenza comunale.

 


Costo delle prestazioni

Nessun costo.

 


A chi rivolgersi

Al Comune interessato.