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Alienazione e/o divisione di un fondo sul quale si trova un sito inquinato

Art. 32d bis cpv. 3 LPAmb

Con l'entrata in vigore a partire dal 01.07.2014 dei nuovi capoversi 3 e 4 dell'art. 32dbis della Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), l'alienazione e la divisione (frazionamento) di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati sono soggette all'autorizzazione dell'autorità competente, nella fattispecie l'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI) della Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS).

La richiesta di alienazione e/o frazionamento (Check List Modulo) e gli allegati possono essere trasmessi tramite e-mail all'indirizzo seguente: dt-ursi.sitiinquinati(at)ti.ch.