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Dimissioni, successione, elezione tacita

(art. 68, 70, 71 LEDP, art. 45, 85 LOC)


Dimissioni


A. Municipale e/o del Sindaco

Il Municipale o il Sindaco che intendono lasciare la carica devono inoltrare le proprie dimissioni, motivate, al Municipio solo per i seguenti casi:

  1. aver coperto la carica l’intero quadriennio immediatamente precedente;
  2. aver compiuto il 65.mo anno di età;
  3. avere un’infermità che rende eccessivamente gravosa la carica o avere un altro motivo grave.

Ciò vale anche per i supplenti.

In particolare, le dimissioni hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione nei casi A e B.

Nel caso C il Municipio sottopone le dimissioni, con un suo preavviso, al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Nota bene:

Le dimissioni dalla carica di Sindaco comportano automaticamente anche le dimissioni alla carica di Municipale.

B. Consigliere comunale

Le dimissioni sono sottoposte al Consiglio comunale il quale decide nel corso della seduta successiva con il preavviso della Commissione delle petizioni.

Successione


A. Nelle elezioni con il sistema proporzionale

Se durante la legislatura un seggio diventasse vacante per decesso, dimissione o altra causa, subentra il candidato del gruppo a cui apparteneva il sostituendo e che ha ottenuto, nelle elezioni generali, il maggior numero di voti.
Qualora la lista fosse esaurita o nel caso in cui le elezioni generali fossero avvenute in forma tacita, il Municipio assegna un termine non prorogabile di trenta giorni a tutti i proponenti interessati per lettera semplice (in forma raccomandata almeno per il primo firmatario) per designare il subentrante, nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali.

I proponenti possono procurare le firme di altri elettori in luogo di quelle non più ottenibili per impossibilità materiali o giuridiche.
Si procede all'elezione quando sono proposti più candidati o se la proposta non è sottoscritta da almeno un terzo dei precedenti proponenti. Se i proponenti non vi provvedono si procede all'elezione, nei termini fissati dal Municipio.

B. Nelle elezioni a maggioranza assoluta

Nel caso di elezione con il sistema della maggioranza assoluta, si procede alla presentazione delle candidature come per le elezioni generali, nei termini fissati dal Municipio.

Elezione tacita

Se il numero dei candidati proposti corrisponde al numero dei seggi da assegnare l’elezione avviene in forma tacita.

Dell’elezione in forma tacita si dà avviso all’albo comunale pubblicando il nome dei candidati eletti non appena le proposte sono definitive.

Il Municipio provvede a revocare la convocazione dell’assemblea comunale, pubblicando la corrispondente risoluzione all’albo e ne dà comunicazione all’Ufficio votazioni e elezioni (Dipartimento delle istituzioni).

È possibile che nello stesso Comune l’elezione per il Municipio avvenga in forma tacita e quella del Consiglio comunale in forma combattuta o viceversa.