Ricorso contro la pubblicazione dei risultati
(art. 159 e 164 cpv. 1 LEDP)
Contro i risultati delle elezioni comunali può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.
Nel termine non è computato il giorno della pubblicazione (art. 159 cpv. 3 LEDP).
I ricorsi al Consiglio di Stato non sospendono l’entrata in carica delle persone elette.
Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.