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Ricorso contro la pubblicazione dei risultati

(art. 159 e 164 cpv. 1 LEDP)

Contro i risultati delle elezioni comunali può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.

Nel termine non è computato il giorno della pubblicazione (art. 159 cpv. 3 LEDP).

I ricorsi al Consiglio di Stato non sospendono l’entrata in carica delle persone elette.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.