Pubblicazione
(art. 49, 52 LEDP)
Il Sindaco pubblica all’albo comunale i risultati il giorno successivo alla proclamazione.
La pubblicazione dei risultati comprende:
- il numero dei votanti;
- il numero delle schede valide, nulle, bianche e contestate con i motivi;
- il numero delle schede senza intestazione, con intestazione, variate e invariate;
- il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
- il quoziente elettorale;
- il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
- la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti).