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Candidature in dettaglio

Consiglio degli Stati

Le proposte di candidatura al Consiglio degli Stati devono indicare: COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA COMPLETA (giorno / mese / anno) e COMUNE DI DOMICILIO del candidato/i.

Alla proposta devono essere unite la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato e l'estratto del casellario giudiziale in originale.
La dichiarazione di accettazione può consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura oppure può essere unita alla proposta una dichiarazione separata.

Ogni proposta può contenere al massimo due candidati; il medesimo candidato non può figurare su più liste.

I candidati non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati (divieto di autoproposta), né quelle di altre liste per lo stesso potere.

Se un candidato è designato su due o più proposte alle quali ha dato la sua adesione, o figura quale candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un'altra, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le liste.

La legge cantonale non vieta la candidatura del cittadino ticinese all'estero.
E' ammessa la candidatura del cittadino svizzero e del cittadino ticinese all'estero che raggiungono la maggiore età domenica 18 ottobre 2015.

In caso di elezione dovrà prendervi domicilio entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

Consiglio nazionale

Le proposte di candidatura al Consiglio nazionale devono indicare: COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA (giorno / mese / anno), SESSO, PROFESSIONE, LUOGO D'ORIGINE, INDIRIZZO DEL DOMICILIO POLITICO (con via e numero della casa).

Occorre prestare particolare attenzione all'indicazione esatta della professione per riconoscere eventuali incompatibilità (pubblico impiego e mandato parlamentare). Si rimanda agli articoli 14 e 15 LParl.

Il candidato deve firmare la dichiarazione scritta di accettazione. Questa può semplicemente consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.

La proposta di candidatura non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessuno vi può figurare più di due volte.

Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati. I candidati possono firmare la proposta di candidatura (autoproposta). Se il nome di un candidato figura su più di una proposta nello stesso Cantone, quest'ultimo lo stralcia immediatamente da tutte le proposte.

Se il nome di un candidato figura già su liste o proposte di altri Cantoni, la Cancelleria federale lo stralcia immediatamente dall’ultima proposta.

Se un candidato figura su più di una proposta nel Cantone, il suo nome è stralciato da tutte le proposte. Se un candidato figura già su liste o proposte di altri Cantoni, la Cancelleria federale lo stralcia immediatamente.


Eleggibilità

Chi ha diritto di voto a livello federale è eleggibile nel Consiglio degli Stati e nel Consiglio nazionale.

Quale membro del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti.


Ineleggibilità

E’ ineleggibile al Consiglio degli Stati il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.


Casi di incompatibilità

Le funzioni di membro del Consiglio degli Stati, del Consiglio nazionale, del Consiglio federale e di giudice del Tribunale federale sono incompatibili.

I Consiglieri di Stato e i magistrati dell'ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale.