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Presentazione delle candidature

Le proposte di candidatura per il Consiglio degli Stati e per il Consiglio nazionale devono essere depositate a mano alla Cancelleria dello Stato, Palazzo delle Orsoline, piano terreno, Sportello n. 35 , 6500 Bellinzona al più tardi entro le ore 18.00 di lunedì 10 agosto 2015, in un unico esemplare originale.

Ogni proposta di candidatura deve indicare obbligatoriamente:

  • una denominazione che la distingua dalle altre (solo per il Consiglio nazionale);
  • almeno un candidato;
  • a quale elezione si riferisce con proponenti distinti (almeno 50 proponenti per il Consiglio degli Stati e almeno 100 per il Consiglio nazionale).

Consiglio degli Stati

Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di candidati. Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta l'indicazione del gruppo proponente è facoltativa.

I Partiti che intendono aggiungere tale indicazione sono invitati a indicarla esplicitamente nella proposta. Essa deve essere formulata in forma sufficientemente breve e in modo da non prestare confusione (evitare denominazioni di lista come p.es. denominazioni e sigle comunemente associate ad altri Partiti).

Consiglio nazionale

Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingua dalle altre. I Partiti sono invitati a presentare denominazioni di lista che non si prestino a confusione (p.es. denominazioni e sigle comunemente riconosciute di "proprietà" di altri Partiti).


Dichiarazione di accettazione

Il candidato deve firmare la dichiarazione di accettazione. La dichiarazione di accettazione può consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura oppure può essere unita alla proposta una dichiarazione separata.

In caso di candidatura sia al Consiglio degli Stati sia al Consiglio nazionale devono essere presentate due distinte dichiarazioni di accettazione.

Per l'elezione del Consiglio nazionale se tale dichiarazione manca, il nome è stralciato.


Casellario giudiziale

All'atto del deposito delle proposte di candidatura per il Consiglio degli Stati  è obbligatoria la presentazione, alla Cancelleria dello Stato, dell'estratto del casellario giudiziale in originale, unitamente alla dichiarazione di accettazione del candidato.
ll casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura: Sono validi gli estratti rilasciati nei 6 mesi precedenti la data dell’elezione ovvero dal 18 aprile 2015.

Per l’ottenimento del casellario giudiziale si rimanda al sito internet della Confederazione.

L’estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria dello Stato anche in forma elettronica se munito della firma digitale e inviato all’indirizzo di posta elettronica can-casellario(at)ti.ch per le necessarie verifiche.

La mancata presentazione del casellario giudiziale del candidato comporta lo stralcio della candidatura se il documento non è presentato nel termine di tre giorni fissato dal Consiglio di Stato per rimediare a semplici vizi formali.

La Cancelleria dello Stato pubblicherà nel Foglio ufficiale, al più tardi quattro settimane prima la data dell’elezione, l’elenco dei candidati riportando ciò che risulta nell’estratto del casellario giudiziale.

Avvertenza
Il casellario giudiziale non è richiesto per i candidati proposti per l'elezione del Consiglio nazionale.


Cauzione

Consiglio degli Stati

All'atto del deposito della proposta di candidatura è dovuta una cauzione in contanti di fr. 2'000.-- .

La Cancelleria dello Stato rilascia una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito.

La cauzione è restituita se il candidato ottiene almeno il 2% delle schede valide o se è risultato eletto.

Consiglio nazionale

Per l'elezione del Consiglio nazionale non è richiesta alcuna cauzione.


Proponenti

Consiglio degli Stati

I proponenti devono firmare la proposta indicando di proprio pugno il COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA COMPLETA (giorno / mese / anno), COMUNE DI DOMICILIO e FIRMA.

La proposta di candidatura deve essere firmata da almeno 50 elettori (in un unico esemplare originale).

Avvertenze:

Un proponente non può firmare più di una proposta per il medesimo potere da eleggere, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

Se un proponente ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

Il ticinese all'estero che ha ossequiato la procedura di iscrizione prevista dalla legislazione federale (immatricolazione presso una rappresentanza svizzera e iscrizione nel catalogo elettorale) può sottoscrivere la proposta di candidatura.

Consiglio nazionale

I proponenti devono firmare la proposta indicando: COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA (giorno / mese / anno), INDIRIZZO DEL DOMICILIO POLITICO (con via e numero della casa).

Il sesso, il luogo d'origine e la professione non sono richiesti per i proponenti.

La proposta di candidatura deve essere firmata da almeno 100 elettori.

I partiti iscritti nel registro dei partiti tenuto dalla Cancelleria federale sono esonerati dall'obbligo di raccogliere le firme se presentano una sola proposta nel Cantone.

Nel registro dei partiti figurano iscritti i seguenti partiti:

  • PLR - Partito Liberale Radicale;
  • PPD - Partito Popolare Democratico;
  • Lega dei ticinesi;
  • PS - Partito Socialista;
  • UDC - Unione Democratica di Centro;
  • I Verdi.

Avvertenze:

Nel caso i Partiti summenzionati (registrati nel registro dei Partiti della Cancelleria federale) presentano più liste (p.es. Partito centrale e Partito dei Giovani X, lista delle donne e degli uomini Y, liste delimitate dalla regione Z) devono fornire invece il numero delle firme richieste (almeno 100 elettori domiciliati nel Cantone) per ogni lista che intendono presentare, anche se già iscritti nel registro dei partiti.

Attenzione:

Il cittadino svizzero all’estero non può sottoscrivere la proposta di candidatura.


Rappresentante dei proponenti

Consiglio degli Stati

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome, a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

Avvertenze:

E' necessario l'accordo del rappresentante esplicitamente autorizzato, o in sua mancanza, dell'accordo di tutti proponenti e dei candidati per il ritiro della proposta o la riduzione del numero dei candidati per permettere l'elezione tacita.

Consiglio nazionale

I proponenti devono designare un loro rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo. Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto, hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.


Congiunzione delle liste

Consiglio degli Stati

Nelle elezioni col sistema maggioritario non è ammessa la congiunzione delle liste.

Consiglio nazionale

Due o più liste possono essere congiunte o sottocongiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei rappresentanti entro le ore 18.00 di lunedì 17 agosto 2015.

La dichiarazione di congiunzione e sottocongiunzione delle liste deve essere presentata, a mano, alla Cancelleria dello Stato.

Ciascun gruppo di liste congiunte è considerato come una lista unica nei confronti delle altre liste.

Le sottocongiunzioni sono ammesse soltanto tra le liste con denominazione uguale, differenziate tra loro unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l’appartenenza di un gruppo, la regione o l’età dei candidati.


Rinuncia alla candidatura

Consiglio degli Stati

Ogni candidato può dichiarare al Consiglio di Stato per iscritto entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte (giovedì 13 agosto 2015 entro le ore 18.00) che rinuncia alla sua candidatura. In tal caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta.

La rinuncia non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti. La rinuncia del candidato non deve essere sottoscritta dai proponenti.

La dichiarazione di rinuncia alla candidatura deve essere presentata a mano al Consiglio di Stato tramite la Cancelleria dello Stato.

Consiglio nazionale

La legge vieta la rinuncia alla candidatura.


Ritiro della proposta o riduzione numero candidati

Consiglio degli Stati

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, entro le ore 18.00 di lunedì 17 agosto 2015.

La dichiarazione di ritiro della proposta o riduzione del numero dei candidati per consentire l'elezione tacita deve essere presentata a mano alla Cancelleria dello Stato, Palazzo delle Orsoline, Piano terreno, Sportello n. 35 , 6500 Bellinzona.

Consiglio nazionale

Per l’elezione del Consiglio nazionale non sono possibili né il ritiro di proposte né la riduzione del numero dei candidati per consentire l’elezione tacita.