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Uffici elettorali


Determinazione del numero degli uffici elettorali comunali

Il Municipi fissano il numero degli uffici elettorali comunali.


Composizione

L'ufficio elettorale si compone di un presidente e di due membri designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.

Il Municipio designa inoltre i supplenti dell'ufficio elettorale.

Le cariche di membro e di supplente sono obbligatorie.

Il regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio elettorale.

L'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati.

Ogni ufficio elettorale comunale deve tenere il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l’elenco dei votanti.

L’ufficio elettorale procede:

  • a stabilire il numero delle schede rinvenute nell’urna e quelle votate per corrispondenza, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
  • a numerare le schede;
  • a verbalizzare le operazioni effettuate.

Sono riservati i casi in cui parte delle funzioni è attribuita all'ufficio cantonale di accertamento, in particolare la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati.

Le operazioni di voto per le elezioni federali si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo comune. L’istituzione di più uffici elettorali e la loro sede sono pubblicati all’albo comunale a cura del Municipio.

L’ ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell’ ordine, l’ assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.

Lo spoglio delle schede avviene a livello comunale.


Delegati 

I gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali. Ogni gruppo ha diritto ad un delegato e a un supplente per ogni Ufficio elettorale.
I delegati hanno diritto a rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale.


Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto

A ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte, le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiuse in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale. Le schede votate per corrispondenza sono tenute sotto custodia in luogo sicuro.


Chiusura delle operazioni di voto

Alla chiusura definitiva delle operazioni di voto i membri dell’ufficio elettorale, i segretari, il personale ausiliario designato dal Municipio e i delegati dei gruppi procedono al conteggio delle schede, alla verifica dell’elenco dei votanti con le schede rinvenute nell’urna e quelle votate per corrispondenza.

L'attività degli uffici elettorali cessa con la firma del verbale dei risultati ed a trasmissione ultimata dei risultati del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale alla Cancelleria dello Stato.


Sanzioni disciplinari

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5’000.-- ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della LEDP e delle relative norme di applicazione.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di fr. 1’000.-- dal Consiglio di Stato.