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Domande frequenti FER

I formulari e gli allegati non devono più essere inviati per posta ma la richiesta preliminare di incentivo e la notifica di messa in esercizio sono trasmesse in formato elettronico.

Attenzione: dopo aver compilato il formulario è necessario caricare tutti gli allegati richiesti prima di inviare l’incarto. La procedura rimane attiva al massimo 1 ora. Dopo 1 ora se non è stata completata la compilazione online, tutti i dati inseriti vengono cancellati. Si consiglia pertanto di preparare anticipatamente tutta la documentazione necessaria in formato elettronico.
 

Le richieste concernenti la messa in esercizio per impianti già accettati nel FER, momentaneamente possono ancora essere inviate in formato cartaceo.
 

Il numero ID è considerato come un codice di identificazione e corrisponde al numero della richiesta per l’incentivo cantonale.

Questo codice è comunicato al beneficiario con la decisione di promessa preliminare. 

Il contributo unico cantonale viene pagato direttamente dal Cantone dopo 30 giorni dalla decisione di messa in esercizio sul conto indicato nel formulario di messa in esercizio.
 

La quantità d’energia immessa in rete viene conteggiata dal distributore locale che è anche incaricato di inserire il valore corrispondente nel portale nazionale per le garanzie di origine.

Per gli impianti che hanno ottenuto il contributo unico cantonale, trimestralmente (salvo in caso di letture annuali e/o mancanza di dati), AET invia il resoconto ed effettua il pagamento dovuto direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato nel formulario di messa in esercizio.

Per gli impianti autorizzati a partire dal 01.01.2024 il ritiro dell'energia elettrica + GO immessa in rete avverrà dal trimestre successivo all'accettazione al FER. Dalla messa in esercizio alla data di inizio di rimunerazione da parte di AET la corrente verrà rimunerata dal gestore di rete locale, salvo altri accordi presi dal proprietario d'impianto.

La quantità d’energia immessa in rete viene conteggiata dal distributore locale che è anche incaricato di inserire il valore corrispondente nel portale nazionale per le garanzie di origine.

Successivamente per gli impianti che sono stati accettati nella RIC-TI, l’energia immessa in rete è pagata dal Cantone con scadenze regolari (trimestrali, semestrali o annuali a dipendenza della lettura del distributore) direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato nel formulario di messa in esercizio.

Una volta all’anno, entro il mese di maggio, UEn invia un resoconto dettagliato.

Si rende attenti che secondo l’art. 12 del RFER la RIC-TI è concessa unicamente ai nuovi impianti realizzati in Ticino e allacciati alla rete a partire dal 01.04.2014, per i quali l'Uen ha rilasciato una promessa preliminare positiva prima del 31.12.2021.

Per gli impianti che hanno ottenuto il contributo unico, il prezzo di vendita dell’energia immessa in rete è calcolato trimestralmente in base alle oscillazioni di mercato (maggiori informazioni sulle condizioni per il ritiro dell’energia sono disponibili nell’apposito documento). La tariffa trimestrale è pubblicata sulla pagina “Tariffe energia” entro la fine del mese successivo.

Per gli impianti che hanno ottenuto la RIC-TI, la tariffa dipende dal tipo di impianto e viene comunicata nella decisione di messa in esercizio. 
 

Per impianti di forza idrica, energia eolica, geotermico e biomassa.
Notifica preliminare:

  • Copia di un documento di legittimazione valido, con firma e data
  • Planimetria definitiva
  • Foto impianto
  • Ev. Copia del registro fondiario (se il richiedente non è il proprietario del fondo)

Per impianti di tutte le tecnologie.
Notifica di messa in esercizio:

  • Copia di un documento di legittimazione valido, con firma e data
  • Formulario Dati certificati relativi all'impianto di produzione Fotovoltaico (n. FO 08 41 02)
  • Auditor (per impianti con potenza superiore ai 30 kVA)
  • Schema unifilare
  • Rapporto RASI
  • Schede tecniche
  • Planimetria definitiva
  • Foto impianto
  • Costi per la realizzazione impianto (fattura finale)

La procura, il documento di AET per l’accettazione delle condizioni per il ritiro dell’energia, il consenso del proprietario del fondo e la tipologia di incentivo richiesto non sono più necessari o sono stati integrati nella procedura online.
 

Rispetto alla precedente procedura viene richiesta la copia di un documento di legittimazione del proprietario dell’impianto con data e firma.

Lo stesso documento può essere usato sia per la domanda preliminare che per la notifica di messa in esercizio.

In caso di più proprietari dell’impianto creare un documento con tutti i documenti di legittimazione.

In caso di una ditta allegare la copia del documento del proprietario o di un dirigente con diritto di firma.

In caso di associazioni, Comuni o enti di diritto pubblico allegare una lettera con carta intestata e firma di uno o più rappresentanti con diritto di firma.
 

Con la nuova procedura online il formulario per la procura non esiste più.

Per i progetti già in corso o realizzati, per i quali l’installatore ha già la procura e fatica a contattare il proprietario per richiedere il documento di legittimazione, è possibile allegare la procura e una copia del documento di legittimazione dell’installatore.
 

Chiunque può creare e inviare un formulario.

Si consiglia tuttavia di affidarsi agli esperti del settore nell’ambito dei servizi offerti.

In ogni caso è necessario allegare copia di un documento di legittimazione valido del beneficiario.
 

Per impianti di forza idrica, energia eolica, geotermico e biomassa gli incentivi sono concessi solamente se la richiesta preliminare è stata inviata prima dell’inizio dei lavori.

È possibile iniziare i lavori unicamente dopo aver inoltrato la documentazione tramite il portale online. Si consiglia tuttavia di attendere la decisione preliminare così da avere la garanzia che il progetto è stato accettato.

Per impianti fotovoltaici messi in esercizio entro il 31.12.2023 gli incentivi sono concessi solamente se la richiesta preliminare è stata inviata prima dell'inizio dei lavori.

Gli impianti fotovoltaici messi in esercizio a partire dall'01.01.2024, considerata la modifica di legge che abolisce la notifica preliminare, non sono soggetti a vincoli.

Alla fine della procedura di notifica online è possibile stampare/salvare una copia in formato pdf del formulario trasmesso.

Il sistema invia una ricevuta di ricezione dei documenti all’indirizzo e-mail indicato nel formulario.

Questa comunicazione automatica è considerata quale prova dell’invio della documentazione e deve essere conservata a futura memoria.
 

Per gli impianti fotovoltaci installati entro il 31.12.2023 e per gli impianti delle altre tecnologie al fine di poter compilare il formulario per la notifica di messa in esercizio è necessario avere il numero ID del progetto.

Il numero ID è comunicato al beneficiario mediate la decisione preliminare.

Il numero ID è considerato come un codice di identificazione e non può essere rilasciato telefonicamente.
 

Per avere diritto agli incentivi cantonali l'impianto deve avere i seguenti requisiti minimi:

  • 850h di funzionamento annue per impianti con inclinazione inferiore a 75° (es. sui tetti), rispettivamente
  • 500h minime per impianti con inclinazione maggiore a 75° (es. in facciata).

Nel caso in cui i requisiti tecnici minimi non vengano raggiunti e l’impianto presenta orientamenti multipli (ad esempio falda SUD e falda NORD), sarà data la possibilità di considerare separatamente e/o parzialmente le parti d'impianto che permettono di raggiungere i requisiti tecnici minimi, senza escludere l'impianto dal FER.

Dal 01.01.2024 sono permessi gli ampliamenti di impianti al beneficio della RIC-TI.

In caso di ampliamento di impianti RIC-TI la tariffa di rimunerazione verrà ricalcolato come tasso misto in modo analogo a quanto avviene a livello federale (applicando 0 cts./kWh per l'ampliamento).

L'esempio seguente illustra il principio applicato.
Ad esempio Impianto 50kWp -> Tariffa rimunerazione RIC-TI = 20.5 cts./kWh, viene ampliato di 10 kWp;
La tariffa di rimunerazione RIC-TI*, a seguito dell'ampliamento di 10 kWp, verrebbe adeguata secondo il calcolo seguente:

Dal 01.01.2024 è possibile ottenere gli incentivi cantonali FER anche per ampliamenti di impianti che non ne avevano beneficiato. In questi casi verrà riconosciuto l’incentivo CU sulla base della potenza ampliata e tutta l'energia elettrica + GO immessa in rete dall'impianto (originario + ampliamento) verrà ritirata e rimunerata da AET.

Il calcolo del CU cantonale viene sempre effettuato sulla base delle tariffe applicate a livello federale per la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (annessi o integrati) con autoconsumo previste ai sensi dell'allegato 2.1 dell'Ordinanza federale sulla promozione dell’energia (OPEn).
A livello cantonale non vengono considerati eventuali bonus che vengono riconosciuti a livello federale (bonus per inclinazione, altitudine, remunerazione elevata per immissione totale in rete, aste, ecc.).

  • Impianti messi in esercizio entro il 30.03.2022: 1/3 della RU-CH.
  • Impianti messi in esercizio dal 01.04.2022:
    • impianti di potenza nominale fino a 30 kW: 50% della RU-CH;
    • impianti di potenza nominale superiore a 30 kW: 50% della RU-CH fino a 30 kW di potenza nominale a cui si somma 1/3 della RU-CH per la restante potenza nominale dell'impianto.

Nel caso in cui i requisiti tecnici minimi non vengano raggiunti e l’impianto presenta orientamenti multipli (ad esempio falda SUD e falda NORD), sarà data la possibilità di considerare separatamente e/o parzialmente le parti d'impianto che permettono di raggiungere i requisiti tecnici minimi, senza escludere l'impianto dal FER.