Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Acquisto di armi, parti essenziali soggette all’obbligo di dichiarazione

Informazioni e requisiti

L’acquisizione avviene con la stipulazione di un contratto scritto fra l’alienante (venditore) e l’acquirente.
Gli acquirenti domiciliati all’estero devono presentare un permesso d’acquisto rilasciato dall’autorità del Cantone dove avviene l’acquisizione.

Per acquisizione vanno intese le seguenti operazioni: acquisto, permuta, donazione, successione ereditaria, noleggio e prestito gratuito (comodato).

L’acquirente deve essere maggiorenne, non interdetto, non condannato per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente e iscritti nel casellario giudiziale e non deve dare motivi di ritenere che esporrà a pericolo se stesso o terzi.

Richiesta