Raccolta giurisprudenza
Disdetta straordinaria a seguito della violazione dell'obbligo di diligenza e riguardo verso i vicini (ammessa)
Volume: 12
Data: 25.08.2008
Numero: 13
Articolo: Art. 257f CO
Autorità: Pretura della giurisdizione di Locarno-Città in re P.F. / C.
Massima:
Il conduttore di un immobile deve usare riguardo verso gli altri inquilini dello stabile e verso le persone che vivono nelle vicinanze. La disdetta straordinaria del contratto di locazione presuppone l’adempimento di quattro condizioni cumulative, segnatamente la violazione del suo dovere di diligenza e riguardo verso i vicini, una diffida scritta, la persistenza della violazione nonostante la diffida e l’impossibilità della continuazione del contratto. Accertato che l’esercizio pubblico in questione è fonte di persistente disturbo della quiete del comprensorio in cui è ubicato, la continuazione della locazione non può essere imposta alla parte locatrice.