Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
Gli uffici di Conciliazione si occupano di tutte le vertenze dipendenti da contratti di locazione ed affitto concernenti immobili.Eccezion fatta per le procedure di sfratto (per le quali è competente solo la Pretura), occorre obbligatoriamente rivolgersi agli Uffici, nel caso di contese e disaccordi sorti fra locatori e conduttori, derivanti da contratti di locazione aventi per oggetto locali di abitazione o commerciali (ad esempio, in caso di contestazioni di aumenti di pigioni, conguagli spese accessorie, difetti di bene locato, disdette, ecc.)
L'esame di queste divergenze da parte degli Uffici prevede sempre un tentativo di conciliazione. Le parti devono comparire personalmente all'udienza di conciliazione e possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia. Se è raggiunta un'intesa, la stessa pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata. In caso contrario l'autorità di conciliazione rilascerà l'autorizzazione ad agire, che permette di inoltrare al Pretore l'azione di merito entro 30 giorni.
Per le controversie elencate all'art. 210 cpv. 1 lett. b del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (deposito di pigioni o fitti, protezione da pigioni o fitti abusivi, protezione dalla disdetta, protrazione di locazione o d'affitto) l'Ufficio di conciliazione può (ma non deve) formulare una proposta di giudizio che, se non è rifiutata entro 20 giorni, è considerata accettata e ha l'effetto di una decisione passata in giudicato. In caso di rifiuto, l'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire, che permette di inoltrare la causa al Pretore entro 30 giorni.
Se l'attore ne fa richiesta, l'autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi.
Per la notifica di aumenti di pigione e/o altre modifiche unilaterali del contratto di locazione di locali d'abitazione e commerciali da parte del locatore (art. 269d CO e art. 19 OLAL) e per la notifica della disdetta relativa a locali d'abitazione e commerciali, sempre da parte del locatore nel contratto di locazione ed in quello di affitto (art. 266l cpv 2 CO, risp. art. 298 CO), occorre far capo obbligatoriamente ai moduli allestiti dal Dipartimento delle istituzioni, pena la nullità delle relative notifiche.