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Comunicato stampa

Dipartimento delle finanze e dell'economia

15 maggio 2020

Comunicato stampa

Dipartimento delle finanze e dell'economia

15 maggio 2020

Inaspriti i provvedimenti per arginare la diffusione in Ticino del coleottero giapponese (Popillia japonica)

La Sezione dell’agricoltura informa che, su mandato dell’Ufficio federale dell’agricoltura, ha inasprito i provvedimenti per arginare la diffusione sul nostro territorio della Popillia japonica, un coleottero giapponese estremamente invasivo per la nostra vegetazione e per la nostra agricoltura.


La diffusione in Europa e in Ticino del coleottero giapponese Popillia japonica è da evitare in quanto si tratta di un organismo di quarantena estremamente polifago: è considerato dannoso su più di 100 piante sia coltivate che spontanee tra cui, ad esempio, pomodoro, nocciolo, vite, pero, pesco e fragole. Le larve vivono nel terreno e nutrendosi di graminacee distruggono i tappeti erbosi mentre gli adulti, aggregandosi, sono in grado di defogliare piante selvatiche, piante coltivate e ornamentali.

Nonostante gli sforzi intrapresi, sono aumentate sia le catture nei siti di monitoraggio, sia quelle nell’intero periodo di volo dell’insetto in altre trappole poste. Ciò significa che la presenza del coleottero non è accidentale e che pertanto il focolaio si è allargato.

La Sezione dell’agricoltura, su mandato dell’Ufficio federale dell’agricoltura e su proposta del Servizio fitosanitario cantonale, ha dovuto, di conseguenza, ridefinire le zone e inasprire le misure di contenimento con l’obiettivo di arginare l’ulteriore diffusione sul nostro territorio della Popillia japonica.

Le zone sono le seguenti:

  • zona focolaio: ha una larghezza di almeno 1 chilometro e comprende i Comuni di Stabio, Novazzano e Mendrisio (limitatamente alla frazione di Genestrerio);  
  • zona di lotta: ha una larghezza di almeno 3 chilometri e comprende i Comuni di Balerna, Breggia (limitatamente alle frazioni di Morbio-Superiore e Sagno), Brusino Arsizio, Caslano, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Collina d’Oro, Croglio, Lugano (limitatamente alle frazioni di Barbengo, Carona, Pambio-Noranco, Pazzallo), Magliaso, Mendrisio (tutte le frazioni non inserite nella zona focolaio), Melide, Monteggio, Morbio Inferiore, Morcote, Ponte Tresa, Pura, Riva San Vitale, Sessa, Vacallo e Vico Morcote;
  • zona cuscinetto: ha una larghezza di almeno 10 chilometri intorno alla zona focolaio e comprende i Comuni di Agno, Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Ascona, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Bissone, Breggia (tutte le frazioni non inserite nella zona di lotta), Brissago, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Comano, Cureglia, Curio, Gambarogno, Gravesano, Isone, Lamone, Locarno, Lugano (tutte le frazioni non inserite nella zona di lotta), Manno, Maroggia, Massagno, Melano, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Porza, Ronco S/Ascona, Rovio, Savosa, Sorengo, Torricella-Taverne ,Vernate e Vezia.  

Nella zona focolaio devono essere messe in atto le seguenti misure:   

  • materiale vegetale: durante il periodo di volo dell’insetto (giugno-settembre) il materiale vegetale derivante dalla manutenzione del verde deve essere triturato finemente prima del trasporto e può essere consegnato esclusivamente ai due impianti di compostaggio situati nel Distretto di Mendrisio. Questo materiale andrà obbligatoriamente vagliato;
  • compost: il materiale di compostaggio proveniente da impianti sprovvisti di box di fermentazione termoregolati e di vagliatura finale del compost non può essere utilizzato al di fuori di tale zona; 
  • terra di scavo: è vietata la movimentazione dello strato superficiale del terreno fino a una profondità di 30 centimetri al di fuori della zona focolaio. In alternativa, ma solo esclusivamente al di fuori del periodo di volo dell’insetto, può essere conferito in discarica e interrato a una profondità di almeno 2 metri, previa autorizzazione dell’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati. Durante il trasporto devono essere adottate tutte le misure per evitare la dispersione di materiale.  

Nella zona di lotta (compresa la zona focolaio) devono essere messe in atto le seguenti misure: 

  • è vietata la movimentazione di ogni tipo di pianta con terra associata alle radici, compresi i rotoli di tappeto erboso precoltivato, al di fuori dei limiti di tale zona;
  • la vendita e la movimentazione di piante che si trovano in questa zona sono consentite ai vivaisti, ai giardinieri e ai centri per il giardinaggio unicamente se a radice nuda o se in possesso di un’autorizzazione speciale annuale, accompagnata dalla relativa documentazione, da richiedere al Servizio fitosanitario cantonale.  

Chiunque abbia dei sospetti circa la presenza di adulti o di larve di Popillia japonica sul territorio cantonale è obbligato a notificarlo immediatamente al Servizio fitosanitario cantonale che, se necessario, provvederà a eseguire un sopralluogo o un monitoraggio dell’area e a disporre le necessarie misure di contenimento.  

Il Servizio fitosanitario monitora con attenzione l’evoluzione della situazione con l’obiettivo di contenere la diffusione della Popillia japonica.  

La decisione della Sezione dell’agricoltura e le misure previste sono consultabili sul sito internet del Servizio fitosanitario cantonale http://www.ti.ch/fitosanitario o sul prossimo Foglio Ufficiale n°40 del 19 maggio 2020.