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Comunicato stampa

Dipartimento della sanità e della socialità

08 giugno 2020

Comunicato stampa

Dipartimento della sanità e della socialità

08 giugno 2020

Il Tribunale federale annulla l’obbligo per i medici di conoscere una seconda lingua nazionale

In data odierna sono pervenute le sentenze con le quali il Tribunale federale ha accolto, per quanto riguarda le professioni mediche universitarie, i ricorsi dell’EOC e di due cliniche private contro la revisione della Legge sanitaria che ha imposto a tali professionisti l’obbligo di conoscere una seconda lingua nazionale.


Come si ricorderà, nell’ambito della revisione della Legge sanitaria adottata l’11 dicembre 2017, il Gran Consiglio, tra le condizioni per l’autorizzazione all’esercizio di una professione medica universitaria, aveva aggiunto il requisito dell’autonomia in una seconda lingua nazionale. Pur essendo consapevole della criticità dal profilo giuridico, aveva ritenuto che la legislazione federale in materia, che esige la conoscenza di una sola lingua nazionale, presentasse una lacuna che andava colmata. Il Parlamento aveva infatti ritenuto imprescindibile la conoscenza, per questi operatori sanitari, di una seconda lingua nazionale oltre all’italiano, così da garantire loro lo svolgimento in sicurezza delle proprie funzioni professionali nel Canton Ticino.

Nelle due sentenze parallele ora emanate il Tribunale federale conferma che le disposizioni federali in materia di requisiti per l’autorizzazione dell’esercizio della professione sono esaustive. Esso annulla pertanto il requisito della seconda lingua nazionale previsto all’articolo 56 cpv. 2 lett. a della Legge sanitaria.