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Comunicato stampa

Dipartimento delle finanze e dell'economia

13 gennaio 2022

Comunicato stampa

Dipartimento delle finanze e dell'economia

13 gennaio 2022

Novità legislative per l’anno fiscale 2022

La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) comunica che nel corso del 2021 sono stati introdotti diversi adeguamenti normativi ai fini della determinazione delle imposte a partire dall’anno fiscale 2022.


Qui di seguito, riassumiamo le novità più rilevanti:

Adeguamenti della Legge tributaria (LT) in relazione alla Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie

Multe, pene pecuniarie e sanzioni pecuniarie amministrative a carattere penale (art. 26 cpv. 3 e 4; e 68 cpv. 3 e 4 LT)

Le nuove norme mirano ad assicurare un trattamento chiaro e univoco delle persone fisiche con attività lucrativa indipendente e delle persone giuridiche, andando a sancire la non deducibilità delle multe, fiscali e non fiscali, delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie amministrative a carattere penale pronunciate da autorità svizzere. Se tali sanzioni a carattere penale fossero infatti deducibili, il loro effetto punitivo risulterebbe attenuato dal diritto fiscale, poiché l’onere finanziario causato dalla sanzione sarebbe mitigato dalla possibilità di deduzione. Ciò non può essere lo scopo della sanzione che deve penalizzare solo il colpevole e non l’intera collettività. Lo stesso principio vale per le sanzioni pronunciate da autorità estere, fatto salvo i casi in cui queste decisioni risultino contrarie all’ordine pubblico secondo il diritto svizzero.

La non deducibilità di queste spese comporta pertanto per le imprese e per i contribuenti con attività indipendente la ripresa sia del costo che degli eventuali accantonamenti registrati.

Per quanto attiene alle persone fisiche con attività lucrativa dipendente, il principio della non deducibilità delle predette sanzioni a carattere penale era già giuridicamente chiaro, per cui non vi è stata necessità di alcuna modifica legislativa.

Altri adeguamenti della Legge tributaria correlati alla Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie

  • Possibilità di dedurre i costi relativi alle sanzioni che incidono sull’utile ma che non hanno carattere penale (art. 26 cpv. 2 lett. f e 68 cpv. 1 lett. f LT); 
  • Introduzione dell’indeducibilità delle retribuzioni corruttive a privati ai sensi del diritto penale svizzero, indipendentemente se tali retribuzioni causano o meno distorsioni della concorrenza nei rapporti commerciali (art. 26 cpv. 3 lett. a e 68 cpv. 2 lett. a LT);
  • Introduzione dell’indeducibilità delle spese finalizzate a rendere possibili dei reati o che costituiscono la controprestazione per commettere dei reati, ove tali spese risultino debitamente accertate, di principio tramite una sentenza penale cresciuta in giudicato (art. 26 cpv. 3 lett. b e 68 cpv. 2 lett. b LT). 

Adeguamenti nelle modalità di restituzione di imposta da parte dell’autorità fiscale

Per questioni organizzative e di economia procedurale, è stata introdotta una nuova norma nella LT (art. 241 cpv. 4bis), la quale prevede che il contribuente è tenuto, su richiesta dell’autorità fiscale, a fornire a detta autorità un conto bancario o postale al fine di permettere le restituzioni di imposta tramite bonifico. Se il contribuente non ottempera a questa richiesta, l’autorità fiscale è autorizzata ad accreditare tali somme sulla partita fiscale dello stesso. La prassi antecedente di restituzione tramite assegno è abolita.  

Introduzione dell’obbligo per le persone giuridiche di compilare la propria dichiarazione in formato elettronico

Nell’ottica di razionalizzare i processi di lavoro e garantire una maggiore efficienza nell’evasione delle pratiche da parte dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, è stato deciso di inserire una norma nella LT (art. 198 cpv. 2 bis ) che prevede l’obbligo per le persone giuridiche di compilare la propria dichiarazione fiscale in formato elettronico tramite l’applicativo informatico denominato eTaxPG. Al fisco deve essere inviato, in forma cartacea e debitamente firmato, unicamente il modulo relativo al codice a barre, congiuntamente agli allegati prescritti all’art. 199 cpv. 2 LT. L’autorità fiscale intende ad ogni modo agevolare il più possibile questo passaggio anche per quei contribuenti che non dovessero essere ancora dotati dei necessari strumenti (computer e/o accesso a internet). Per questi motivi, l’entrata in vigore della misura obbligatoria avverrà con effetto sul periodo fiscale 2022, la cui dichiarazione dovrà essere compilata solo nel corso del 2023. Inoltre, per chi non fosse adeguatamente attrezzato, il fisco potrà mettere a disposizione, su appuntamento, delle postazioni di lavoro apposite per poter allestire elettronicamente la propria dichiarazione.  

Introduzione di una norma relativa alla responsabilità solidale per le persone incaricate dell’amministrazione e/o liquidazione di un socio partecipante a una società semplice (ad es. consorzio) o ad altre società di persone  

I nuovi articoli 12 cpv. 3 lett. b) e 64 cpv. 5 LT intendono ancorare nella legge la responsabilità solidale delle persone incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione di una ditta individuale, di una società di persone o di una persona giuridica che è, a sua volta, socia di un’altra società di persone (a titolo di esempio di un consorzio). In questi casi, le persone incaricate della loro amministrazione e/o della loro liquidazione saranno rese responsabili solidalmente per gli obblighi contratti dalla ditta individuale, dalla società di persone o dalla persona giuridica nell’ambito della loro appartenenza a quest’altra società di persone (consorzio), ed in particolare per i dovuti fiscali degli altri soci che partecipano alla società di persone e che sono residenti all’estero.  

Innalzamento della deduzione annua massima in caso di cura dei figli prestata da terzi

In una sentenza del 14 settembre 2020, l’Alta Corte aveva ritenuto la deduzione regressiva a dipendenza del reddito imponibile per spese di cura dei figli con meno di 14 anni (art. 32a LT) come contraria al diritto federale superiore e al principio dell’uguaglianza giuridica. L’Autorità cantonale fiscale ha pertanto proceduto, successivamente alla predetta sentenza, a disattendere tale aliquota regressiva e ad applicare a tutte le fattispecie ancora pendenti, indipendentemente dal reddito imponibile del contribuente, l’aliquota massima prevista nella LT pari a CHF 10'000.--. Il Gran Consiglio ha nel frattempo deciso di innalzare la deduzione annua massima in caso di cura dei figli da terzi sino a CHF. 25'000.--, la quale sarà applicabile a partire dall’anno fiscale 2022.  

Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali

Nel predetto decreto, valido per il 2022, i tassi di interesse rimunerativi sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (art. 2 cpv. 1) e sul rimborso delle eccedenze di deposito (art. 11) sono rimasti invariati allo 0,10%, così come il tasso di interesse di ritardo fisso al 2,50%.  

Aggiornamento della Circolare 12/2022 sulla Multa per violazione di obblighi procedurali

Nella nuova versione della Circolare sono stati principalmente rivisti e semplificati gli importi delle multe in caso di violazione degli obblighi procedurali, in particolare in caso di mancato versamento del deposito da parte dell’alienante oppure da parte del notaio (v. cap. 5.3.7), nonché in caso di altre violazioni procedurali come ad esempio la mancata consegna della dichiarazione di imposta o degli allegati, la mancata fornitura di attestazioni o informazioni richieste dall’autorità fiscale, ecc (v. in particolare l’Allegato alla circolare).  

Tutte le circolari della Divisione delle contribuzioni sono consultabili e stampabili sul nostro sito internet: https://www4.ti.ch/dfe/dc/basi-legali/circolari/2022/