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Comunicato stampa

Consiglio di Stato

19 ottobre 2022

Comunicato stampa

Consiglio di Stato

19 ottobre 2022

Dal 2023 i titoli universitari saranno protetti

Il Consiglio di Stato ha approvato, nella seduta odierna, il messaggio di modifica della Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca che ora si chiamerà più semplicemente Legge sulle scuole universitarie (LSU). Il fulcro delle modifiche proposte è l’introduzione della protezione, oltre che delle denominazioni afferenti al mondo universitario, anche dei titoli accademici conferiti dagli istituti cantonali accreditati, a tutela della qualità e della reputazione del sistema universitario svizzero.


In seguito alle note vicende giudiziarie legate a sedicenti istituti universitari che negli ultimi anni si sono affacciati sul suolo cantonale con l’intento di offrire formazioni e diplomi di livello universitario, è emersa chiaramente la necessità di rafforzare uno strumento legislativo per combattere con più efficacia il fenomeno.

Il diritto federale prevede dal 1 gennaio 2023 la piena entrata in vigore dell’art. 62 della Legge federale sulla promozione e il coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU): l’articolo di legge sancisce che denominazioni afferenti al mondo universitario (per es. università, scuola universitaria professionale, istituto universitario ecc.) possano essere utilizzate solo da istituzioni che abbiano ottenuto l’accreditamento istituzionale presso l’Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità (AAQ).

Il diritto cantonale già attualmente tutela le denominazioni quali università, universitario, scuola universitaria professionale, accademico, facoltà. Tuttavia i titoli conferiti dalle scuole universitarie accreditate non sono protetti dal diritto federale, con qualche eccezione per i titoli che abilitano all’esercizio di una professione protetta in Svizzera, poiché la competenza in questo settore è demandata ai Cantoni. Pertanto, con questa modifica di legge il Consiglio di Stato propone di integrare nella legislazione cantonale anche la protezione dei titoli di studio di grado terziario universitario (bachelor, master, dottorato, licenza, laurea) conferiti dalle scuole universitarie cantonali accreditate secondo LPSU. La norma cantonale prevede sanzioni penali per i trasgressori.

I nuovi articoli di legge sono tesi a preservare il sistema universitario cantonale, limitando ancor più l’operatività di enti sprovvisti del necessario accreditamento istituzionale che propongono percorsi di studio di grado terziario senza possedere la necessaria certificazione di qualità e di conformità con gli standard nazionali e internazionali, a tutela della reputazione dell’offerta formativa accademica svizzera e ticinese nel mondo e degli studenti che possono essere tratti in inganno da informazioni fuorvianti.

La nuova normativa ha effetto anche su enti operanti nel Cantone che fungono da sede svizzera di università estere: tali enti formativi o le università estere che rappresentano non possono più erogare titoli di studio universitari senza essere in possesso dell’accreditamento istituzionale ottenuto presso le competenti autorità federali (AAQ), a garanzia della qualità dell’insegnamento impartito e della validità dei titoli conseguiti.

Allo scopo di consentire agli enti non accreditati attivi sul territorio cantonale di regolarizzare la loro situazione, la nuova legge cantonale prevede un termine di 3 anni a partire dal 1 gennaio 2023 per l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale.

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) monitora costantemente la presenza sul territorio cantonale di istituti che offrono formazioni di livello terziario universitario. Tuttavia si invita chiunque venga a conoscenza di istituti che violano la legge o vittima di presunte truffe in questo ambito a segnalarlo prontamente al DECS che avvierà gli accertamenti del caso, collaborando con il Ministero pubblico a cui compete l’eventuale azione penale.