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Istituzione e funzionamento

Il Fondo cantonale per la formazione professionale (fcfp) è stato istituito dal Gran Consiglio del Cantone Ticino il 18 marzo 2009 mediante una modifica della Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform), del 4 febbraio 1998, che ha introdotto a tal fine i nuovi articoli da 36 a 36 f. La modifica è stata votata dal Parlamento cantonale sulla base del Messaggio governativo n. 6081 del 3 giugno 2008 che costituiva a sua volta un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare in forma generica del 27 aprile 2005, "Un fondo per la formazione ed il perfezionamento professionale", promossa dal Partito socialista.

Nel Fondo sono accumulate, raccogliendole presso tutte le aziende private e pubbliche che operano nel Cantone Ticino, le risorse finanziarie necessarie da un lato per coprire obbligatoriamente determinate spese, non assunte dalla Confederazione e dal Cantone, a carico attualmente soltanto delle aziende che formano apprendisti o delle loro organizzazioni. Si tratta delle spese residue, dedotti i contributi statali, per i corsi interaziendali, delle spese per il materiale d'esame finale di tirocinio e delle spese di trasferta dall'azienda a scuola o ai corsi interaziendali.

Le risorse finanziarie raccolte servono dall'altro lato per sostenere facoltativamente, in aggiunta ai contributi già riconosciuti dalla Confederazione e dal Cantone, ogni altra iniziativa nel campo della formazione professionale di base, superiore e continua.

Le risorse finanziarie del Fondo sono raccolte, dal 1° gennaio 2010, presso tutte le aziende tenute, in qualità di datore di lavoro, al pagamento dei contributi in base alla legislazione dell'AVS. La raccolta avviene attraverso il prelievo, a carico del datore di lavoro, di un contributo annuo variabile da un minimo di 0,9 ad un massimo di 2.9 per mille sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone Ticino. Il prelievo è effettuato, nell'ambito delle loro regolari fatturazioni, dalle Casse di compensazione AVS cantonale o professionali. In alcuni casi il prelievo è delegato alle Casse di compensazione per assegni familiari.