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Riscossione dei contributi

Modalità

Il contributo di ogni datore di lavoro al fondo, nella forma di un'aliquota variabile da un minimo di 0,9 ad un massimo di 2.9 per mille della massa salariale di ogni dipendente soggetto ai contributi AVS attivo nel Cantone Ticino, è riscosso, come stabilito dalle disposizioni di legge sul Fondo, dalle Casse di compensazione AVS. In taluni casi la competenza è delegata alle Casse di compensazione per assegni familiari.

Il contributo è calcolato, in maniera evidente, sulla fattura unica o sulle regolari fatture emesse dalle Casse unitamente al calcolo degli altri contributi dovuti (se del caso, per ragioni organizzative, può essere calcolato in una fattura separata). Esso deve essere pagato secondo le stesse scadenze imposte per gli altri contributi. In ogni caso valgono le procedure per il pagamento dei contributi AVS.

Aliquota di prelievo dal 1° gennaio 2017 0.95

Aliquota di prelievo 2010-2016 0.90

Formulari dal 2017 (aliquota 0,95 per mille)

 

Formulari 2010-2016 (aliquota 0,9 per mille)

Elenco delle Casse

In pratica sono state coinvolte tutte le Casse di compensazione AVS federale, cantonale e professionali della Svizzera (e su loro delega anche Casse di compensazione per assegni familiari). Infatti solo poche Casse non gestiscono nessuna azienda ticinese.

Per la loro attività di fatturazione e incasso dei contributi le Casse ricevono il 3% dell'importo da esse fatturato in contributi al fondo.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha autorizzato le Casse di compensazione AVS, se del caso per delega le Casse di compensazione per assegni familiari, a incassare i contributi per il Fondo.

Deposito dei contributi nel Fondo

I contributi incassati dalle Casse sono riversati in un conto di bilancio del Cantone del Centro di responsabilità budgetaria n. 561.