Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
Dopo la notifica del precetto esecutivo il debitore ha venti giorni di tempo per pagare il credito e le spese di esecuzione.
Faccio opposizione.
L’esecuzione deve essere pagata all’ufficio esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo.
Si può pagare a contanti presso l’Ufficio competente, tramite banca, sul conto corrente postale dell’Ufficio competente, o direttamente al creditore.
Deve rivolgersi al creditore o al rappresentante del creditore per farsi annullare il precetto esecutivo. In caso di mancato accordo, si deve rivolgere al giudice competente.
Se si paga all’ufficio, il debito viene ridotto immediatamente, senza dover aspettare la comunicazione del creditore.
Non ha l’obbligo legale di comunicare all’Ufficio i pagamenti.
I precetti vengono cancellati su richiesta del creditore, o accertamento di inesistenza del debito da parte del Giudice.
Le procedure possono essere sospese per i seguenti motivi:
Si, entro 10 giorni dalla notifica del precetto.
La perenzione avviene dopo un anno dalla notifica senza opposizione del precetto.
Deve presentarsi presso i nostri uffici entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della diffida.
Una dilazione di pagamento viene concessa dopo la domanda di vendita del bene pignorato. Se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo. Il differimento può essere richiesto dall’inoltro della domanda di vendita sino al momento della realizzazione dei beni.
Il proseguimento dell’esecuzione può essere richiesto generalmente entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo.
Le procedure pagate non possono essere cancellate, in quanto sulla base di una sentenza del Tribunale federale la loro cancellazione è possibile solo se vi è il consenso del creditore.
Il pagamento non annulla l’esecuzione. L’annullamento deve essere richiesto al creditore, il quale deve comunicare il suo accordo all’annullamento all’ufficio esecuzione.
E’ sempre possibile versare degli acconti all’ufficio esecuzione. La dilazione è possibile per un massimo di 12 mesi.
Devo rivolgermi al giudice e formulare un’istanza di annullamento dell’esecuzione.
Si, è possibile chiedere il proseguimento dell'esecuzione per l'importo residuo.
No, non è possbile se non possiede beni in Svizzera.