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Licenziamenti collettivi

In caso di soppressione di posti di lavoro, a dipendenza della situazione concreta, l'azienda ha degli obblighi d’informazione nei confronti dei lavoratori e/o dell’amministrazione cantonale.

In particolare, in caso di licenziamenti collettivi (artt. 335d – 335g CO), il datore di lavoro è tenuto a consultare i lavoratori e a informare per iscritto la Sezione del lavoro in merito al progetto di licenziamento e ai risultati della procedura di consultazione.

Inoltre, in caso di licenziamenti o di chiusure d’impresa che concernono almeno sei lavoratori, vi è un ulteriore obbligo di notifica nei confronti dell’autorità cantonale (art. 21 L-rilocc e art. 16 R-rilocc).

Domande e risposte

I licenziamenti collettivi sono le disdette date dal datore di lavoro, entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti al lavoratore. Il numero dei licenziamenti effettuati è almeno pari:

  • a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori;
  • al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente
    almeno 100 e meno di 300 lavoratori;
  • a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.

Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima della durata pattuita. Esse non si applicano in caso di cessazione dell’attività dell’azienda a seguito di decisione giudiziaria.

In caso di licenziamenti collettivi ai sensi del Codice delle obbligazioni e nei casi stabiliti dalla legislazione cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc).

Sulla base di quest’ultima, i datori di lavoro devono segnalare tempestivamente, al più tardi con l’intimazione del licenziamento, i licenziamenti per motivi economici e le cessazioni di attività che concernono almeno sei dipendenti sull’arco di due mesi (art. 21 lett. b L-rilocc). Sottostanno all’obbligo di segnalazione i datori di lavoro con stabilimenti nel Cantone.

Le informazioni vanno trasmesse, per iscritto, all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona.

Vi invitamo a usare il modello di tabella, che si trova nella sezione "documentazione", per la trasmissione dei dati relativi al personale licenziato (art. 16 cpv. 2 lett. a R-rilocc).

La Sezione del lavoro è l'autorità competente per ricevere le notifiche relative ai licenziamenti collettivi (art. 335d e seg. CO) e le segnalazioni di soppressione d’impieghi (art. 21 L-rilocc).

L’autorità agevola, quando necessario, il contatto tra datore di lavoro e personale licenziato. Facilita inoltre il ricollocamento tramite una tempestiva informazione agli Uffici regionali di collocamento e/o alle parti sociali.

Contatti

Ufficio giuridico
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 31 03
fax +41 91 814 44 96