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Domande frequenti sull'opposizione o il rigetto dell'opposizione

Si, entro 10 giorni dalla notifica del precetto.

Il rigetto dell’opposizione può essere richiesto non prima di venti giorni dalla notifica del precetto esecutivo ma entro un anno dalla notifica.

Il rigetto dell’opposizione deve essere richiesto al Giudice di pace, se il credito è inferiore a CHF 5'000.--, negli altri casi la competenza è del Pretore. L’istanza si propone allegando il precetto esecutivo ed il titolo di credito.

Devo richiedere il rigetto dell’opposizione. L’istanza deve essere presentata al Giudice di pace se il credito è inferiore a CHF 5'000.--, mentre negli altri casi l’istanza andrà presentata al Pretore.

Devo rivolgermi al giudice e formulare un’istanza di annullamento dell’esecuzione o chiedere direttamente al creditore (colui che ha ricevuto i soldi). Il debitore (colui che ha pagato) non può chiedere direttamente l’annullamento all’Ufficio.

L'esecuzione è sospesa e per poter proseguire il creditore deve richiedere il rigetto dell'opposizione.

Si deve inoltrare all'Ufficio competente la domanda di proseguire l'esecuzione.

  1. Bisogna fare opposizione
  2. Dev’essere inoltrata al giudice ordinario (Giudicatura di Pace fino a CHF 5'000.00 o Pretura per importi superiori) competente un'azione generale di accertamento dell'inesistenza del credito, la cui sentenza, se constata la nullità dell'esecuzione, permette di impedire la comunicazione di quest'ultima a terzi.