Secondo l’art. 52 cpv. 2 LCStr le manifestazioni sportive con velocipedi sulle strade pubbliche abbisognano del permesso dei Cantoni sul cui territorio si svolgono, salvo le escursioni.
Il permesso può essere concesso solo se (cpv. 3) gli organizzatori danno affidamento per uno svolgimento irreprensibile (lett. a), le esigenze della circolazione lo consentono (lett. b), sono state prese le necessarie misure di sicurezza (lett.c) e è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile (lett. d).
Giusta l’art. 38 RLACS, indipendentemente dall’autorizzazione della Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, gli organizzatori sono direttamente responsabili delle misure di sicurezza e del risarcimento dei danni eventualmente subiti da terzi durante lo svolgimento della manifestazione.
In ogni caso nastri o banderuole colorate non possono essere considerati segnali o demarcazioni ai sensi dell'OSStr (vedi allegato 2 Osstr con la lista dei segnali o demarcazioni) e di conseguenza la loro violazione non è passibile di sanzioni penali in applicazione della legislazione in materia di circolazione stradale.
Ciò non esclude tuttavia che verso i trasgressori – qualora il loro comportamento provochi dei danni a persone o cosa – possano essere avviate procedure civili, rispettivamente penali o vengano adottati dei provvedimenti a livello assicurativo.