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Requisiti legali per la trasmissione in forma elettronica di documenti

Ambito applicativo

Il Codice di diritto processuale civile Svizzero (CPC) il Codice di diritto processuale penale (CPP) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011 e una modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevedono che le parti possano trasmettere gli atti scritti delle parti, ossia i loro allegati di causa, ma anche richieste informali o istanze formali ai tribunali e alle autorità in forma cartacea oppure elettronica (in particolare art. 130 CPC, art. 33a LEF e art. 110 CPP). La legge ha rinviato al Consiglio federale il compito di determinare in quale formato il documento va trasmesso. Esso ha adottato la relativa Ordinanza il 18 giugno 2010 (Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedura di esecuzione e fallimento (OCEl; RU 2010; 3105).

Piattaforma riconosciute per una trasmissione sicura (art. 2 OCEl)

Come metodo fondamentale di trasmissione elettronica degli atti scritti a un'autorità, nonché delle citazioni, delle decisioni e di altre comunicazioni, la OCEl prevede l'invio mediante una piattaforma per la trasmissione sicura. Rispetto alla posta elettronica usuale dell'e-mail, questo strumento garantisce la confidenzialità e l'integrità degli atti scritti e delle comunicazioni e da forza probante sia all'invio che alla ricezione (cfr. art. 2 OCEl).
L'affidabilità della piattaforma è garantita con l'avvallo del Dipartimento federale delle finanze che beneficia in quel settore di competenze informatiche pluridisciplinari (art. 3 OCEl). Tra i criteri richiesti dal Dipartimento oltre alle esigenze funzionali e d'esercizio vi è segnatamente quello dell'interoperabilità tra le piattaforme riconosciute e l'esigenza di un elenco centrale di partecipanti.
A questo proposito, nostro Cantone ha equipaggiato i tribunali e altri servizi cantonali della soluzione del Messaging PrivaSphere (sito ufficiale www.privasphere.com).

Modalità operative (art. 4 OCEl)

La possibilità per i privati avvocati o notaio di comunicare con le autorità per via elettronica necessità l'utilizzo di canali precisi diversi dall'invio di un semplice E-mail. L'Ordinanza prevede l'invio tramite una piattaforma di trasmissione riconosciuta dall'autorità e da essa utilizzata. Rispetto alla posta elettronica e-mail, la trasmissione per il canale della piattaforma riconosciuta ha numerosi vantaggi. Oltre al fatto che la stessa è stata riconosciuta precedentemente dal Dipartimento federale delle finanze, la piattaforma riconosciuta rilascia all'utente una ricevuta indicante il momento della ricezione dell'atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario ciò che garantisce confidenzialità e integrità degli atti scritti.
La OCEl al suo articolo 6 prevede che le parti trasmettono i loro scritti e gli allegati nel formato PDF, si consiglia l'utilizzo del formato PDF più recente.

L'esigenza di una firma elettronica riconosciuta (art. 7 OCEl)

Gli articoli 130 cpv. 2 CPC, 33a cpv. 2 LEF e 110 cpv. 2 CPP statuiscono che gli atti scritti comunicati alle autorità per via elettronica devono essere muniti di una firma elettronica riconosciuta. È riconosciuta soltanto la firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizio riconosciuto. Si rinvia per i particolari alla legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle; RS 943.03).
L'art. 8 OCEl prevede infine che se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall'autorità né figura nella lista del prestatore riconosciuto, il certificato qualificato munito del codice per la verifica della firma deve essere allegato all'invio.