Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Comunicato stampa

Dipartimento delle finanze e dell'economia

17 dicembre 2020

Comunicato stampa

Dipartimento delle finanze e dell'economia

17 dicembre 2020

Novità normative e di prassi fiscali e misure straordinarie a seguito della pandemia, valide per l’anno fiscale 2020


La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) comunica che nel corso del 2020 sono stati introdotti diversi adeguamenti normativi e di prassi rilevanti ai fini della determinazione delle imposte non ancora cresciute in giudicato, incluse pertanto le imposte ordinarie per l’anno fiscale 2020. 

Inoltre la situazione pandemica venutasi a creare a partire dai primi mesi dell’anno ha portato all’introduzione di misure urgenti temporanee in ambito di fiscalità, che possono anch’esse avere una valenza sulla determinazione delle imposte per l’anno fiscale 2020.

Di seguito riassumiamo le novità più rilevanti:  

1. Circolari  

Circolare n.7/2020 Deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata
La Circolare 7/2020 è stata aggiornata allo scopo di chiarire l’applicazione e l’interpretazione di alcune norme di adeguamento della LT entrate in vigore il 1.1.2020 e correlate alla nuova legge federale sull’energia e relative ordinanze. Inoltre, si è proceduto ad ancorare formalmente due cambiamenti di prassi cantonali entrati recentemente in vigore a fronte di modifiche giurisprudenziali, concernenti il trattamento fiscale di immobili gravati da usufrutto, e in particolare:

  • il trattamento delle indennità uniche versate come controprestazione per la costituzione o radiazione di un usufrutto o diritto di abitazione su un immobile privato;
  • il trattamento delle spese di manutenzione relative a immobili gravati da usufrutto o diritto di abitazione.  

Circolare n. 18/2020 Imposizione della famiglia
La nuova Circolare 18/2020 ripercorre i temi trattati nella Circolare federale n. 30 “Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta” (LIFD), con lo scopo di raccogliere ed evidenziare la nostra prassi cantonale in tale ambito. Essa è arricchita da 8 tavole sinottiche che riportano tutte le principali casistiche relative al trattamento fiscale dei redditi e delle rispettive deduzioni, come pure l'applicazione delle aliquote fiscali, per le seguenti categorie di "famiglie":

  • Famiglia tradizionale
  • Famiglia monoparentale
  • Concubini
  • Famiglia allargata/ricostituita  

Circolare n. 26/2020 Deposito
Con riferimento all’entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 2020, di alcune modifiche di legge riguardanti l’istituto del deposito, si è reso necessario procedere all’aggiornamento integrale della Circolare sul deposito.

In aggiunta, la versione aggiornata dell’attuale Circolare 27/2015 Calcolo provvisorio, la quale fa anch’essa seguito alle modifiche legislative entrate in vigore il 1. gennaio 2020, è in fase di finalizzazione e sarà pubblicata al più presto.  

Circolare n. 29/2020 Trattamento fiscale delle riserve occulte a seguito dell’abolizione degli statuti fiscali privilegiati (art. 314d LT – implementazione cantonale dell’art. 78g LAID della RFFA)
I regimi fiscali privilegiati (società holding, società di amministrazione e società ausiliaria) definiti agli artt. 91-93 della Legge tributaria e altri articoli correlati sono stati aboliti e le relative disposizioni legali abrogate a partire dal 1.1.2020 con l’entrata in vigore della Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS del 28 settembre 2018 (RFFA) e con le modifiche contenute nel Messaggio cantonale di implementazione. Oltre ad abolire i predetti regimi fiscali, la RFFA ha introdotto una serie di disposizioni tra cui una norma transitoria (art. 78g LAID). L’applicazione di questa disposizione transitoria è limitata ai primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della RFFA stessa e regola il trattamento fiscale delle riserve occulte maturate in costanza di statuto speciale. Questa disposizione, detta “anti-shock fiscale”, è stata implementata all’art. 314d LT. La sua interpretazione pratica è l’oggetto di questa circolare.  

Tutte le circolari della Divisione delle contribuzioni sono consultabili e stampabili sul nostro sito internet:     

 

2. Comunicazioni di prassi e altre disposizioni particolari  

Comunicazione di prassi relativa al trattamento fiscale delle indennità per disdetta anticipata di un mutuo ipotecario
Prassi valida fino al 31.12.2020: l’indennità per la rescissione anticipata di un mutuo ipotecario è sempre deducibile a titolo di interesse passivo, se la cancellazione del mutuo ipotecario non è direttamente dovuta all’alienazione dell’immobile gravato. Non è richiesto che il mutuo ipotecario annullato venga sostituito da un altro mutuo con lo stesso istituto di credito.

Nuova prassi valida dal 1.1.2021: l’indennità per la rescissione anticipata di un mutuo ipotecario può essere dedotta dal reddito imponibile, a titolo di interesse passivo, solo se il mutuo ipotecario annullato è sostituito da un altro mutuo con lo stesso creditore. Nel caso di stipulazione di un nuovo mutuo ipotecario con un altro creditore, l’indennità pagata per la rescissione del precedente contratto non sarà, per contro, più deducibile come reddito. Se la rescissione anticipata del mutuo è direttamente dovuta all’alienazione dell’immobile gravato, l’indennità costituisce in ogni caso un costo di investimento deducibile nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari.  

Per maggiori informazioni vi invitiamo a voler consultare il seguente link

Comunicazione di prassi relativa alla cura dei figli prestata da terzi (art. 32a LT) – applicazione generalizzata dell’aliquota massima deducibile di CHF 10'000.—
In una recente sentenza l’Alta Corte ha ritenuto la deduzione regressiva, a dipendenza del reddito imponibile, per spese di cura dei figli con meno di 14 anni attualmente prevista all’art. 32a LT come contraria al diritto federale superiore e al principio dell’uguaglianza giuridica. L’Autorità cantonale fiscale ha pertanto proceduto a disattendere la predetta aliquota regressiva e ad applicare a tutte le fattispecie ancora pendenti che adempiono ai requisiti legali, indipendentemente dal reddito imponibile del contribuente, l’aliquota massima attualmente prevista nella LT e pari a CHF 10'000.--. Il Gran Consiglio dovrà, nell’ambito delle sue competenze legislative, rivedere formalmente la norma della LT conformemente al diritto federale superiore.  

Deduzione spese professionali a seguito dell'emergenza Covid-19
A fronte della chiusura di molte attività commerciali e produttive ("lockdown"), nonché della massiccia introduzione del telelavoro in molti settori, la Divisione delle contribuzioni ha adattato le proprie istruzioni in relazione ad alcune categorie di spese professionali. Nella maggior parte dei casi è infatti probabile, tenuto conto delle predette circostanze, che l’importo forfettario di CHF 2'500 per le “altre spese professionali” rappresenterà l’importo massimo che verrà accordato in deduzione, mentre le deduzioni per le spese di trasporto e per i pasti saranno ridotte.

Le spese eccedenti il forfait continueranno a essere ammesse solo su dimostrazione dei costi effettivi.

Altre disposizioni particolari a seguito dell’emergenza Covid-19
Rammentiamo che sul sito internet della Divisione delle contribuzioni sono inoltre consultabili una serie di FAQ (“Frequent Asked Questions”) relative alla gestione delle proprie dichiarazioni fiscali e di altri obblighi fiscali in tempo di pandemia.

Vi invitiamo a consultarle al seguente link

 

3. Adeguamenti alla LT in vigore solo a partire dal 1.1.2021 e altre norme di applicazione  

In aggiunta, desideriamo informarvi che a partire dal 1.1.2021 entreranno in vigore i seguenti adeguamenti alla LT, nonché diversi adeguamenti alle normative di applicazione:  

Adeguamento della Legge tributaria cantonale alla legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Il Gran Consiglio ha recentemente approvato il messaggio n. 7883 del 9 settembre 2020 in materia di imposta alla fonte, il quale recepisce a livello cantonale la corrispondente Legge federale concernente la revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, la cui entrata in vigore è prevista per il 1.1.2021.  

Nuovo Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria (RFLT) A fronte del precitato Messaggio n. 7883 si è proceduto a scorporare le norme di applicazione relative all’imposizione alla fonte dall’attuale Regolamento della legge tributaria (RL 640.110) per introdurle in un nuovo Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria (RFLT), il quale riprende in grandi linee quanto già previsto dall’Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo).  

Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali Nel predetto decreto, valido per il 2021, i tassi di interesse rimunerativi sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (art. 2 cpv. 1) e sul rimborso delle eccedenze di deposito (art. 11) sono rimasti invariati allo 0,10%, così come il tasso di interesse di ritardo resta fissato al 2,50%.