Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Comunicato stampa

Dipartimento delle finanze e dell'economia

25 ottobre 2024

Comunicato stampa

Dipartimento delle finanze e dell'economia

25 ottobre 2024

Aperture straordinarie dei negozi durante il periodo natalizio 2024

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) comunica di aver autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo natalizio 2024.


Il Dipartimento delle finanze e dell'economia comunica di aver autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo natalizio 2024 nei seguenti giorni (cfr. Foglio Ufficiale del 30 gennaio 2024 No. 21 e modifica del 10 settembre 2024 No. 173):  

  • domenica 1° dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
  • domenica 15 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
  •  domenica 22 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00  

Ricordiamo qui di seguito le principali disposizioni della legge federale sul lavoro (LL) e della relativa ordinanza (OLL1) al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate.  

Consenso del lavoratore - art. 19 cpv. 5 LL
Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle succitate domeniche ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.

Supplemento salariale - art. 19 cpv. 3 LL
Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.  

Compensazione per lavoro domenicale - art. 20 cpv. 2 LL – 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1
Se durante l’occupazione alla domenica la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti. Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore più 11 ore consecutive di riposo giornaliero) nella settimana di lavoro corrente o successiva al lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo e non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno libero.  

Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.

Occupazione dei lavoratori alla domenica – art. 20 cpv. 1 LL
Un lavoratore può essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane.  

Lavoro straordinario - art. 25 cpv. 1 OLL1
La domenica non può essere svolto lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non può superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).  

Occupazione di giovani – art. 31 LL
I giovani fino ai 18 anni compiuti non possono essere occupati durante le aperture domenicali.                

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Dipartimento delle finanze e dell’economia
Ufficio dell’ispettorato del lavoro, dfe-uil@ti.ch, tel. 091 / 814 30 96

https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/apertura-negozi/domande-frequenti-su-aperture-e-orari/