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Comunicato stampa

Dipartimento delle finanze e dell'economia

13 gennaio 2025

Comunicato stampa

Dipartimento delle finanze e dell'economia

13 gennaio 2025

Novità legislative per l'anno fiscale 2025

La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) comunica che a partire dal 1. gennaio 2025 sono entrati in vigore diversi adeguamenti normativi ai fini della determinazione o dell’incasso delle imposte a partire dall’anno fiscale 2025. Sono inoltre state aggiornate le corrispondenti norme di applicazione (Decreti e Regolamenti).


Legge federale sull’imposizione del telelavoro in ambito internazionale (artt. 5 cpv. 1 lett. abis LIFD, 4 cpv. 2 lett. abis LAID e 4 cpv. 1 lett. abis LT; nonché 91 cpv. 3 LIFD, 35 cpv. 1 lett. h LAID e 110 cpv. 3 LT)
In virtù degli Accordi internazionali sul telelavoro dei frontalieri stipulati con diversi Paesi limitrofi, in particolare con l’Italia (Protocollo di modifica del vigente Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020) e con la Francia (Accordo aggiuntivo alla Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con la Francia), si è reso necessario modificare le basi legali di diritto interno (Legge sull’imposta federale diretta – LIFD e Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni – LAID). Esse concernono l’imposizione alla fonte dei lavoratori senza domicilio fiscale in Svizzera per il telelavoro che prestano presso il loro Stato estero di residenza per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera, e per quanto concerne le imposte cantonali, nel Cantone Ticino. Nei precitati Accordi con Italia e Francia sono previsti dei tempi annuali massimi di telelavoro, in particolare, fino al 25% del tempo di lavoro per i frontalieri residenti in Italia e fino al 40% per i frontalieri residenti in Francia; fino a questi limiti il diritto di tassare le remunerazioni derivanti da questa modalità rimane allo Stato contraente del luogo di lavoro. L’Accordo con la Francia prevede inoltre una compensazione finanziaria a favore dello Stato di residenza del lavoratore.

Il datore di lavoro deve, in caso di termine dell’impiego nel corso dell’anno e su richiesta del lavoratore, rilasciare un’attestazione sul numero di giorni di lavoro già prestati durante tale anno in modalità di telelavoro (v. anche nuovo art. 5a del Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria-RFLT).

Legge federale sull’imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (artt. 22 cpv. 3 LIFD, 7 cpv. 2 LAID e art. 21 cpv. 3 LT)
Fino al 31 dicembre 2024 delle rendite vitalizie veniva tassato il 40 per cento del reddito, ossia una quota forfettaria. Nel caso delle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la legge sul contratto d’assicurazione, a partire dal 1. gennaio 2025 la quota di reddito imponibile della prestazione di rendita garantita è calcolata utilizzando una formula basata sul tasso d’interesse massimo fissato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Eventuali prestazioni in eccesso sono tassabili al 70 per cento. Nel caso delle rendite vitalizie e dei vitalizi secondo il diritto delle obbligazioni e delle assicurazioni di rendita vitalizia estere, la quota di reddito imponibile è determinata impiegando una formula basata sul rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni.

Le imprese di assicurazione segnaleranno annualmente alle autorità fiscali cantonali le prestazioni delle rendite vitalizie tramite l’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.

In ambito di successioni, la quota di reddito imponibile viene calcolata d’ora in poi secondo il nuovo art. 21 cpv. 3 LT e, di riflesso, la quota restante soggetta all’imposta di successione.

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento: abolizione dell’art. 43 LEF
A partire dal 1. gennaio 2025, l’autorità fiscale che intende avviare o proseguire una procedura esecutiva contro un contribuente debitore iscritto a Registro di commercio, non può più continuare l’esecuzione in via di pignoramento, come era il caso fino al 31 dicembre 2024, ma tale procedura segue l’esecuzione ordinaria in via di fallimento in base all’articolo 39 LEF, con conseguente chiusura e cancellazione della società in caso di mancato pagamento delle pretese fiscali.

Inoltre, in base ai nuovi articoli 112 LIFD e 185 cpv. 4 LT, se una persona giuridica non ha prodotto all’Autorità fiscale i suoi conti annuali entro i termini previsti dalla legge le autorità fiscali lo comunicano all’Ufficio cantonale del registro di commercio entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini.

Ulteriori adeguamenti di spettanza cantonale sono qui riassunti.

Estensione da 3 a 5 anni del periodo di agevolazioni fiscali per le Start-up previsto dagli artt. 37c, 155 cpv. 4, 87 cpv. 1bis e 89 LT
Queste società di recente costituzione necessitano spesso di periodi di avviamento che vanno oltre i 3 anni al fine di strutturarsi, definire le strategie e allestire i loro business plan. L’estensione del periodo di agevolazioni fiscali da 3 a 5 anni consentirà di supportare queste realtà e di incentivare maggiori investimenti in Start-up che sviluppano tecnologie e soluzioni innovative, offrendo loro maggiore stabilità finanziaria e tempo per svilupparsi.

Responsabilità solidale dell’amministratore formale e di fatto per il versamento dell’imposta alla fonte (art. 120 cpv. 5bis LT)
In una recente sentenza il Tribunale federale (TF) ha rilevato come la legge tributaria federale e cantonale difettassero, al momento della sentenza, di norme specifiche in tema di responsabilità solidale degli amministratori, in particolare quando il dipendente, a cui è stata trattenuta in busta paga l’imposta alla fonte è, di fatto, anche il vero “dominus” (amministratore formale e/o di fatto) della società stessa, che non ha riversato queste imposte al fisco. A partire dal 1. gennaio 2025 è stata pertanto inserita a livello cantonale, nel capitolo dell’imposta alla fonte, una norma che prevede la responsabilità solidale con il debitore principale della prestazione imponibile, degli organi (formali e/o di fatto) di una società semplice, di una società di persone o di una società di capitali, sia per il prelievo delle imposte alla fonte sia per il successivo riversamento all’autorità fiscale.

Qualità di parte dell’autorità fiscale cantonale in caso di procedimenti penali per delitti fiscali (art. 271 cpv. 3 LT)
Con la nuova formulazione della predetta norma si intende conferire all’autorità fiscale la qualità di parte nei procedimenti penali relativi a delitti fiscali. A partire dal 1. gennaio 2025, l’autorità fiscale ha pertanto non solo la possibilità di denunciare tali delitti, ma anche i pieni diritti di parte nel procedimento stesso, ciò che include il diritto di essere sentito, di partecipare agli atti procedurali, di impugnare le sentenze, ecc.

Riforma fiscale su finanziamento dell’AVS (RFFA) del 2020: misura cantonale di attuazione (artt. 76 cpv. 1 e 314b cpv. 5 LT)
A partire dal 1. gennaio 2025, a seguito delle misure cantonali d’attuazione della Legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell’AVS (RFFA), sono entrate in vigore le nuove aliquote per l’imposta sull’utile delle società di capitali e cooperative, che passano dal 8% al 5.5%.

Proroga per l’inoltro della dichiarazione fiscale per le persone fisiche (Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale del 29 novembre 2022, art. 2a, in relazione con gli artt. 192 cpv. 1 e 198 cpv. 2 e 2bis LT)
La richiesta della prima proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione fiscale è da inoltrare in formato elettronico. In via eccezionale, per coloro che fossero impossibilitati a inoltrare la richiesta elettronica, è possibile rivolgersi all’Ufficio di tassazione competente per la propria dichiarazione. La richiesta della proroga è accessibile al seguente link: https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/richiesta-di-proroga

Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali Nel predetto decreto, valido per il 2025, i tassi di interesse rimunerativi sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza e sul rimborso delle eccedenze di deposito sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente, vale a dire allo 0,25%, così come il tasso di interesse di ritardo al 3,50%. Il tasso di interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente si attesta allo 0,10%.