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Comunicato stampa

Dipartimento del territorio

21 febbraio 2025

Comunicato stampa

Dipartimento del territorio

21 febbraio 2025

Modifica dell’Ordinanza sulla caccia (OCP) - in vigore dal 1° febbraio 2025

Il 1° febbraio 2025 è entrata in vigore la seconda revisione parziale dell’Ordinanza sulla caccia (OCP), adottata dal Consiglio federale in seguito alla modifica della legge federale sulla caccia (LCP) nel dicembre 2022 da parte del Parlamento. Una prima revisione parziale dell’OCP era già stata introdotta il 1° dicembre 2023 per attuare una riduzione dei lupi e dei branchi.


Per ridurre i conflitti tra l'economia alpestre e il lupo, nel dicembre 2022 il Parlamento ha modificato la legge sulla caccia (LCP) introducendo il principio che i branchi di lupi possono essere regolati non solo in modo reattivo, ma anche in modo proattivo. La modifica era entrata in vigore il 1° dicembre 2023 con una revisione dell’Ordinanza sulla caccia (OCP) avvenuta in 2 fasi. In una prima fase il Consiglio federale aveva deciso un adattamento, con entrata in vigore il 1° dicembre 2023, per rendere operativo il cambio di paradigma inserito nella legge, introducendo la possibilità di regolare, a certe condizioni, i branchi di lupi in modo proattivo. Sul fronte della gestione dei lupi, la revisione definitiva, entrata in vigore il 1° febbraio 2025, ha in buona sostanza confermato l’impostazione del dicembre 2023.
Il Consiglio federale ha tuttavia delegato ai Cantoni l’organizzazione della protezione del bestiame, attribuendo loro maggiori competenze, per esempio per le razze di cani che possono essere impiegate. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) rimane però responsabile dell’esame dei cani da protezione del bestiame affinché vengano riconosciuti secondo uno standard uniforme a livello nazionale.

Per quanto riguarda il sostegno alla protezione delle greggi, si segnala la decisione della Confederazione di ridurre i contributi ai Cantoni dall’80% al 50%. Con la recente modifica dell’OCP, gli alpeggi non ragionevolmente proteggibili dovranno essere dotati di un “piano d’emergenza” a protezione delle greggi. Tenuto conto che il nostro Cantone ha un territorio geograficamente difficile e molti alpeggi medio-piccoli non proteggibili, al fine di poter continuare a sostenerli, i competenti servizi dell’Amministrazione cantonale e le Associazioni agricole e di economia alpestre stanno sviluppando un “piano d’emergenza” generalizzato a livello cantonale da sottoporre per approvazione all’UFAM.

La modifica dell’OCP introduce anche: a) degli aiuti finanziari per la conservazione e il ripristino della funzionalità dei passaggi faunistici di importanza sovraregionale, b) alcuni cambiamenti sugli attrezzi ammessi per l’esercizio venatorio con lo stralcio del silenziatore dall’elenco dei mezzi ausiliari vietati (sarà ora compito dei Cantoni disciplinarne l’uso), c) l’abbandono futuro delle munizioni di piombo e, d) il divieto di utilizzare dei droni per l’esercizio della caccia.

La modifica OCP ingloba inoltre i concetti dell’Ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi, la quale, di conseguenza, è stata abrogata.



Contatto per i media:

Dipartimento del territorio
Gabriele Cozzi, collaboratore scientifico, Ufficio della caccia e della pesca, tel. 091 / 814 28 71

Dipartimento delle finanze e dell’economia
Daniele Fumagalli, capo sezione, Sezione dell’agricoltura, tel. 091 / 814 35 92