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Parrocchie - Domande frequenti

Catalogo parrocchiale

Il Comune deve mettere a disposizione gratuitamente dei Consigli parrocchiali i dati necessari sulle persone residenti da almeno tre mesi di 16 anni compiuti ai Consigli parrocchiali (art. 3 cpv. 2 Legge sulla Chiesa cattolica).
Nel catalogo parrocchiale può essere indicato che:
“Le persone inserite nel presente elenco che non hanno dichiarato l’uscita dalla Chiesa cattolica, se battezzate e cattoliche, fanno parte del catalogo parrocchiale”.
Per maggiore informazione si rinvia al parere allestito dal Responsabile per la protezione dei dati, datato febbraio 2005 (www.ti.ch/parrocchie).

E’ lasciato agli accordi tra le singole Parrocchie e i Comuni stabilire la periodicità di questa trasmissione.

Si, ma deve fornire prove sufficienti del suo diritto ad essere iscritto nel catalogo parrocchiale o certificare con firma autografa l’adempimento delle condizioni a tal scopo necessarie.

Il mancato pagamento dell’imposta di culto, laddove è prevista, non comporta lo stralcio dai cataloghi tributario e parrocchiale. E’ stralciato dal catalogo parrocchiale unicamente colui che ha dichiarato per scritto al Consiglio parrocchiale l’uscita dalla Chiesa cattolica oppure l’esenzione dall’imposta di culto.
Infatti i diritti di voto e di eleggibilità sono dati dall’art. 3 cpv. 1 della Legge sulla Chiesa cattolica che recita:
“Ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone, che abbia 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l’uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritta nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella Parrocchia in cui risiede

Il catalogo parrocchiale è consultabile durante le prime tre domeniche del mese di febbraio di ogni anno alla sede della Parrocchia oppure presso la Chiesa parrocchiale o altro luogo designato dal Consiglio parrocchiale.

Sì, è possibile. E’ consigliabile indicare nell’avviso di pubblicazione esposto all’albo parrocchiale questa possibilità o altre modalità di consultazione.

Assemblea parrocchiale che decide per voto popolare (elezioni) o in seduta pubblica

Durante i dieci giorni precedenti la data dell'assemblea parrocchiale.

La legge non prevede nessun quorum per la tenuta delle Assemblee parrocchiali.

Il Consiglio parrocchiale deve procedere alla verifica dell’identità della persona e accertare se sono adempiuti i requisiti di cui all’art. 3 della Legge sulla Chiesa cattolica. In caso affermativo procede all’iscrizione nel catalogo elettorale seduta stante e nel contempo la persona è ammessa al voto ed è eleggibile.

Sì. Il contenuto del verbale relativo alle risoluzioni deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda. Il regolamento parrocchiale può prevedere però che il riassunto delle discussioni sia verbalizzato a parte, trascritto e approvato nell’assemblea successiva.

Data elezioni parrocchiali

La legge prevede che la data per le elezioni parrocchiali venga fissata dall’Ordinario in una data del mese di aprile, ogni quattro anni (art. 14 Legge sulla Chiesa cattolica. L’eventuale richiesta di deroga motivata deve essere inoltrata alla Curia vescovile.

Il Consiglio parrocchiale deve scegliere una delle date fissate dal Vescovo. Il rinnovo del Consiglio parrocchiale e la nomina del delegato parrocchiale si svolgono in un’unica Assemblea (un giorno solo e non sull’arco di più giorni).

Si. E’ consigliabile trattare dapprima i temi dell’assemblea ordinaria per l’approvazione dei conti (consuntivo e preventivo) e la nomina della Commissione della gestione; per poi procedere alle elezioni.

La verifica è di competenza della Curia vescovile, alla quale devono essere inviati i nomi degli eletti.

Elezione del Consiglio parrocchiale

E’ l’Assemblea parrocchiale medesima a nominare il Presidente del giorno e due scrutatori nel caso in cui si svolgono le elezioni senza vari seggi elettorali.

Quando invece le elezioni avvengono per mezzo dell’impiego di urne in diversi seggi elettorali sarà il Consiglio parrocchiale a designare l’Ufficio elettorale.

La funzione del supplente è quella di sostituire il membro in caso di mancanza del quorum necessario per decidere (p.es. collisione per parentela, divieto di prestazione, ecc.). Il membro dimissionario deve essere sostituito nel corso di un’assemblea (per voto popolare). Nelle elezioni parrocchiali non ci sono subentranti, trattandosi di un’elezione con il sistema della maggioranza assoluta.

Sì, lo prevede l’art. 17 cpv. 3 Legge sulla Chiesa cattolica.
Un sacerdote può essere nominato Parroco solo se residente. In questo caso è membro di diritto a tutti gli effetti sia del Consiglio parrocchiale che dell’Assemblea parrocchiale.
L’amministratore parrocchiale può essere residente o non residente.
Se residente vale quanto detto per il Parroco.
Se non è residente è membro con diritto di voto del Consiglio parrocchiale. Tuttavia non essendo iscritto nel catalogo parrocchiale, non ha diritto di voto in Assemblea, alla quale può comunque partecipare.
L’amministratore parrocchiale che segue più Parrocchie fa parte dei rispettivi Consigli parrocchiali.

Il Parroco o l’amministratore parrocchiale sono membri di diritto del Consiglio parrocchiale e quindi non devono essere eletti dall’Assemblea parrocchiale (art. 17 cpv. 3 Legge sulla Chiesa cattolica). Ciò vale anche per il delegato del Comune, nel caso in cui il Municipio eserciti la facoltà di designare un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale (art. 17 cpv. 4 Legge sulla Chiesa cattolica). L’Assemblea deve tenere conto che i membri nel Consiglio parrocchiale sono da tre a sette, inclusi il Parroco o l’amministratore parrocchiale e il delegato del Comune, che ne fanno parte di diritto.

Occorre distinguere due situazioni:

  1. La prima riguarda il caso in cui le elezioni avvengono nei diversi uffici elettorali (con schede prestampate), dove quindi non vi è una riunione assembleare.
  2. La seconda concerne il caso in cui i parrocchiani si trovano in un unico luogo per esprimere il loro voto. Una candidatura presentata oralmente durante questa Assemblea deve quindi essere accettata e messa in votazione con le  altre candidature inoltrate secondo le modalità del regolamento. 

Si, è possibile.
Se il numero dei membri è previsto nel regolamento parrocchiale, la modifica deve figurare all’ordine del giorno dell’assemblea.

Se il numero dei membri del Consiglio parrocchiale è dato dalla consuetudine, una sua modifica, se non vi sono contestazioni, è considerata accettata senza essere messa ai voti.

Sono eletti coloro che ottengono al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.
Per coloro che non la raggiungono occorre indire una nuova assemblea: è possibile convocarla immediatamente. L’elezione avviene con il sistema della maggioranza relativa e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

E’ convocata dal Consiglio parrocchiale di recente nomina, ma alla condizione che risulti eletta, al primo turno, la maggioranza dei membri (p.es. 3 su 5 membri; 4 su 7 membri). In caso contrario, la convocazione dell’assemblea è eseguita dal Consiglio parrocchiale precedente.

La legge non prevede la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi per i membri del Consiglio parrocchiale e nemmeno il rilascio delle credenziali di nomina.
In caso di richiesta l’ufficio elettorale rilascerà un’attestazione che conferma l’elezione e ciò per giustificare eventuali impegni verso il datore di lavoro.

No. L’elettore vota scrivendo di proprio pugno il nome e il cognome dei candidati sulle schede di voto distribuite dall’Ufficio elettorale.
Per la nomina del Parroco invece possono essere usate schede di voto prestampate.

Delegato della Parrocchia in seno all'Assemblea vicarile

In base allo Statuto diocesano il delegato elegge:

  • i delegati vicariali nel Consiglio pastorale diocesano;
  • il delegato vicariale nella Commissione finanziaria diocesana.

L’Assemblea vicariale dei delegati può essere inoltre consultata a livello vicariale anche per altri oggetti o problemi (art. 18 Statuto diocesano).

Può essere eletto un membro o un supplente del Consiglio parrocchiale o altro parrocchiano iscritto nel catalogo parrocchiale (art. 17 Statuto diocesano).

Consiglio parrocchiale

In numero dispari: da 3 a 7 membri tra gli iscritti nel catalogo parrocchiale.

Non possono far parte dello stesso Consiglio parrocchiale i coniugi, i conviventi di fatto, i partner registrati, i genitori con i figli e i fratelli; l’incompatibilità si applica anche ai supplenti, al segretario e al cassiere.

No, le dimissioni sono da inoltrare al Consiglio parrocchiale e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.

La legge lo permette, ma alle condizioni che il dimissionario abbia l’età di 65 anni oppure per infermità che rende la carica eccessivamente gravosa o per altro motivo grave (art. 85 cpv. 1 lett. b) e c) della Legge organica comunale). Nel caso di dimissioni per infermità o malattia e per rinuncia alla carica, il Consiglio parrocchiale formula un preavviso che trasmette alla Curia vescovile per decisione.

Il membro supplente interviene nelle sedute del Consiglio parrocchiale solo in caso di mancanza del numero legale per deliberare, per conflitti d’interessi, ecc. In questo caso occorre convocare perciò l’assemblea parrocchiale per l’elezione di un membro del Consiglio parrocchiale (può essere eletto il membro supplente in carica). Una volta completato il Consiglio parrocchiale verrà eletto al suo interno il Presidente. In caso di vacanza della carica di membro supplente si renderà necessaria la sua elezione mediante convocazione dell’assemblea parrocchiale.

La legge sulla Chiesa non pone limitazioni a che il Parroco ricopra anche la carica di Presidente del Consiglio parrocchiale. E’ consigliabile tuttavia scindere le due cariche, valutando di caso in caso.

Sì. Esso però non ha diritto di voto in seno all’assemblea parrocchiale poiché non figura nel catalogo elettorale.

Sì, è possibile.
Nel caso il segretario avesse la duplice funzione di membro e segretario del Consiglio parrocchiale occorrerà procedere alla sua sostituzione convocando l’assemblea parrocchiale per procedere all’elezione di un nuovo membro del Consiglio parrocchiale. In tal caso dovrà essere avvisata la Curia vescovile.

Sì, ha effetto sospensivo. La gestione della Parrocchia compete al Consiglio parrocchiale precedentemente in carica.

L’art. 3 della Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002 prevede che il diritto di voto e il diritto di eleggibilità sono conferiti alle persone residenti da almeno tre mesi nel comprensorio della Parrocchia. Le persone esercitano tali diritti nella Parrocchia in cui risiedono. Con la decadenza del requisito della residenza nella Parrocchia, la carica di Presidente o membro del Consiglio parrocchiale decade. Con la partenza dal comprensorio della Parrocchia la persona eletta non adempie infatti più i requisiti del diritto di voto e di eleggibilità.

No. E’ comunque necessario che il Presidente del Consiglio parrocchiale si astenga dalla discussione e dal voto qualora il Consiglio parrocchiale dovesse trattare argomenti o decisioni che riguardano la banca.

Si. Egli ha il mandato di rappresentare validamente la Parrocchia, agendo in qualità di un organo eletto dall’Assemblea parrocchiale e non a titolo personale.

I membri del Consiglio parrocchiale hanno l’obbligo di astenersi dal votare i conti consuntivi. Possono votare i conti preventivi e altri oggetti all’ordine del giorno, tranne nei casi in cui vi è collisione d’interesse (art. 32 LOC).

Solo nel caso in cui il Consiglio parrocchiale sia costituito di tre membri (sono inoltre da eleggere due supplenti).

Per registro si intende un libro con pagine fisse o numerate da classarsi (per la verbalizzazione delle risoluzioni – art. 20 RALOC).

Commissione della gestione

La nomina della Commissione della gestione avviene durante l’assemblea parrocchiale per alzata di mano.

Non possono far parte della Commissione della gestione i membri, i supplenti e il segretario del Consiglio parrocchiale e i dipendenti della Parrocchia.
Non possono essere contemporaneamente membri o supplenti della Commissione della gestione i coniugi, i conviventi di fatto, i partner registrati, i genitori con i figli e i fratelli.

Sì, ma deve astenersi dalla discussione e dal voto sulla gestione che lo concerne (art. 17 cpv. 4 Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica e art. 174 LOC).

Solo persone iscritte nel catalogo parrocchiale.

Diversi

No. Egli svolge una funzione unicamente pastorale (non è equiparato ad un amministratore parrocchiale), ma può farvi parte qualora venisse eletto.

I benefici parrocchiali sono “enti” con una dote in beni mobili e/o immobili, costituiti in passato ed in particolare per il sostentamento del clero.

Il Codice di diritto canonico lascia alle singole Conferenze episcopali di stabilire chi li amministra. La Conferenza episcopale svizzera nel 1985 ha deciso che l’amministrazione di questi benefici rientra nell’amministrazione della parrocchia alla quale appartengono. I benefici parrocchiali sono amministrati dal consiglio parrocchiale con la presentazione dei conti all’Assemblea. Gli stessi vanno poi sottoposti all’Ordinario quale autorità di vigilanza. L’autorizzazione all’Ordinario è pure richiesta per atti di gestione straordinaria di questi benefici: mutui, alienazioni, acquisti, accettazione di donazioni ecc., come prevede la legge.

E’ di competenza del Consiglio parrocchiale.

E’ una Chiesa non parrocchiale affidata ad un ecclesiastico.

L’approvazione del conto preventivo, previsto dall’art. 15 lett. b) della legge sulla Chiesa cattolica, e del conto consuntivo deve essere preceduta dalla presentazione di un messaggio e di un rapporto commissionale da depositarsi almeno sette giorni prima dall’Assemblea per consultazione presso la sede della Parrocchia. Il Consiglio parrocchiale trasmette al Vescovo le decisioni di approvazione dei conti consuntivi, preventivi e i conti.

Le decisioni d’approvazione dei conti preventivi e consuntivi e i conti devono essere trasmessi al Comune nel caso quest’ultimo versi la congrua o un altro contributo alla Parrocchia.

Competono al Consiglio parrocchiale che allestirà il messaggio per la richiesta del credito necessario. Il messaggio verrò sottoposto alla Commissione della gestione per esame ed in seguito all’Assemblea parrocchiale per approvazione o per rifiuto.

La sorveglianza e la vigilanza sono di competenza dell'Ordinario. Eventuali richieste sono da inoltrare per il tramite della Curia vescovile, Via Borghetto 6, 6900 Lugano oppure curialugano(at)catt.ch

La domanda di stralcio deve essere inoltrata al Consiglio parrocchiale mediante istanza scritta. Il catalogo tributario è tenuto dal Consiglio parrocchiale.

No, la persona mantiene intatto il diritto di voto e di eleggibilità.
E' stralciato dal catalogo elettorale unicamente chi ha dichiarato l'uscita dalla Chiesa cattolica e chi ha chiesto in forma scritta di essere stralciato dal catalogo tributario.
Lo stralcio dal catalogo tributario, diversamente dalla rinuncia al culto, non comporta automaticamente il rifiuto dei servizi religiosi.

No. L'imposta di culto non è obbligatoria: essa è al pari di un contributo volontario.
Le persone fisiche e giuridiche possono chiedere mediante uno scritto l'esenzione dall'imposta di culto, il primo anno entro un mese dall'intimazione della decisione di iscrizione nel catalogo tributario, ed in seguito in ogni tempo. Soltanto chi adempie alle condizioni di assoggettamento all'imposta e non ha tempestivamente contestato l'iscrizione nell'elenco dei contribuenti è tenuto a corrispondere il tributo richiesto dalla Parrocchia.

Si (cfr. art. 2 lett. b) del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche).