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Autorità federali

Assemblea federale

L’Assemblea federale, il Parlamento svizzero, si compone di due Camere: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. L’Assemblea federale è l’autorità suprema della Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.


Consiglio nazionale

I 200 seggi nel Consiglio nazionale sono ripartiti tra i 26 Cantoni secondo la popolazione. Ogni Cantone ha diritto ad almeno un seggio.


Consiglio federale

Il Governo della Svizzera è costituito dai sette membri del Consiglio federale, eletti per un quadriennio dall'Assemblea federale plenaria. Il presidente della Confederazione è eletto solo per un anno ed è «primus inter pares», ossia primo fra pari; dirige le sedute del Consiglio federale e assume particolari funzioni di rappresentanza. Il cancelliere della Confederazione è il capo dello stato maggiore del Consiglio federale.


Consiglio degli Stati

Il Consiglio degli Stati è composto da 46 deputati dei Cantoni svizzeri. I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni due.


Cancelleria federale e Dipartimenti federali

In Svizzera i ministeri sono chiamati "Dipartimenti federali". Il loro numero è fisso e pari a 7.

Ogni Dipartimento federale è guidato da un Consigliere federale. La Cancelleria federale è l'organo di stato maggiore del Consiglio federale.