Per discriminazione si intende qualsiasi dichiarazione o azione volta a pregiudicare, trattare in maniera differente o discreditare una persona, senza valido motivo, a causa dell’origine, della razza, del genere, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di disabilità fisiche, mentali o psichiche.
Il principio del pari trattamento risulta leso quando una persona viene trattata in modo diverso a causa di una di queste caratteristiche rispetto a un’altra persona in una situazione analoga e quando questo diverso trattamento porta alla diffamazione e all’emarginazione della persona interessata. Una delle forme di discriminazione più menzionate in Svizzera è legata al genere, anche se l’articolo 3 della legge sulla parità dei sessi vieta esplicitamente la discriminazione sul posto di lavoro a causa del sesso e prevede norme procedurali e requisiti particolari.
Fonte: la pagina “Definizioni” del Gruppo stop molestie e il fascicolo "Mobbing e altri comportamenti molesti - Tutela dell’integrità personale sul posto di lavoro", pubblicato dalla Segreteria di Stato dell'economia-