Domande frequenti (FAQ)
Gli aiuti possono essere concessi ai richiedenti che, nel corso dell'anno civile d'inizio della formazione per la quale essi sono richiesti, non hanno ancora compiuto o non compiano il cinquantacinquesimo anno d'età.
Gli aiuti allo studio sono concessi, a condizione che il domicilio determinante si trovi nel Canton Ticino, ai cittadini svizzeri e di Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio domiciliati in Svizzera, cittadini stranieri con permesso di domicilio o con permesso di dimora annuale se soggiornano in Svizzera da almeno cinque anni, rifugiati o apolidi residenti in Ticino e ivi riconosciuti e ai cittadini attinenti del Cantone Ticino che risiedono con la loro famiglia all'estero per studi in Svizzera.
E' necessario possedere un titolo di studio idoneo per essere ammesso alla formazione (o ad una formazione analoga) in Svizzera e che la scuola frequentata rilasci un certificato di studio riconosciuto dalla competente autorità.
L’indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:
- ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all'esercizio di una professione;
- ha lavorato, avendo avuto il domicilio, nel Canton Ticino per almeno due anni prima dell'inizio della nuova formazione conseguendo un salario netto mensile di almeno fr. 2'500;
- ha compiuto o compia nell'anno scolastico inerente la richiesta di borsa di studio 25 anni d'età.
Pur riconoscendo l'indipendenza, la situazione economica dei genitori viene parzialmente presa in considerazione.
Se la scuola postobbligatoria rilascia un diploma riconosciuto dalla competente autorità (Confederazione, Cantoni oppure organi preposti), in linea di principio c'è la possibilità di riconoscere un aiuto allo studio. Il diploma deve essere rilasciato direttamente dall'istituto privato.
Per la frequenza delle scuole private dell'obbligo è possibile solo l'aiuto sociale speciale.
Di regola all'estero vengono sostenuti unicamente gli studi universitari ed i soggiorni linguistici.
Compilare accuratamente il formulario che si trova nella sezione "Sportello", stamparlo, firmarlo e inviarlo all'Ufficio degli aiuti allo studio, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.
Il formulario si può richiedere anche direttamente all'Ufficio presentandosi allo sportello oppure telefonicamente al numero 091 / 814.34.32, oppure lo si può richiedere alle segreterie delle scuole ticinesi.
È necessario allegare la documentazione fiscale richiesta.
La richiesta deve essere presentata entro il mese d'inizio della formazione per la quale si richiede la borsa di studio; le richieste tardive verrano considerate pro rata temporis a partire dal primo giorno del mese d'inoltro della domanda. Per le formazioni nel Cantone che iniziano nel mese di agosto, il termine è prorogato sino al 30 settembre.
Le richieste di aiuto allo studio vengono esaminate seguendo l'ordine d'entrata; priorità viene data a chi ha ottenuto una borsa di studio di almeno 10'000.00 franchi l'anno precedente e chi segue una formazione di grado terziario per la prima volta.
L'Ufficio degli aiuti allo studio riceve il formulario e trasmette al richiedente una conferma di ricezione.
Quando la persona in formazione trasmette i documenti richiesti e indicati nella decisione, il pagamento viene autorizzato (nei giorni successivi, secondo la mole di lavoro). Prima che il richiedente riceva i soldi sul proprio conto (versamento eseguito dalla Sezione delle finanze) trascorrono di regola 10-15 giorni.
La decisione dell’Ufficio degli aiuti allo studio può essere contestata totalmente o anche solo parzialmente. L'interessato può:
- chiedere il riesame della decisione quando intervengono elementi nuovi o cambiamenti importanti non noti al momento della presentazione della richiesta. In questi casi è sufficiente l’invio di una semplice lettera con la quale si espongono i nuovi fatti e li si documenta;
- contestare la decisione attraverso lettera semplice all’Ufficio degli aiuti allo studio, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione. Anche in questo caso è sufficiente l’invio di una lettera in cui vengono spiegate le motivazioni della contestazione.
Contestazioni generiche, senza motivazioni circostanziate, non portano ad ottenere una diversa decisione.
Deve informare l'Ufficio degli aiuti allo studio che rivedrà la decisione e adeguerà il contributo al periodo scolastico frequentato.