Nel 2021 e nel 2022, il Cantone Ticino ha aderito ai programmi dei Casi di rigore della Confederazione, regolati dalle Ordinanze COVID-19 casi di rigore (OPCR 20 e OPCR 22), che hanno avuto quale obiettivo la compensazione delle perdite di cifra d’affari, riconducibili alle restrizioni ordinate dalle autorità per combattere l’epidemia COVID-19.
Le imprese che hanno ottenuto una decisione positiva sono tenute a rispettare i limiti d’impiego dei sussidi previsti dall’Ordinanza Covid-19 a partire dall’anno in cui hanno ricevuto il contributo e nei tre anni successivi.
Annualmente, su richiesta, le imprese devono compilare un’autocertificazione che comprovi l’utilizzo conforme dei contributi ricevuti. Inoltre, ai sensi dell’art. 11 OPCR 20, dell’art. 10 OPCR 2022 e dell’art. 9 della legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19, sono previste anche verifiche puntuali o ispezioni di accertamento delle informazioni fornite all’autorità.
Per domande o informazioni siete pregati di contattare il nr. 091 814 35 41 o scrivere un’email a dfe-uac(at)ti.ch.
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