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Permuta generale

Definizione
Sono considerate permute generali ai sensi dell'art. 83a e seguenti della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, quegli interventi di sistemazione fondiaria limitati alle sole zone edificabili dove non è necessaria l'adozione della procedura di ricomposizione particellare e non è stato possibile procedere tramite accordi bonali tra i proprietari.

Basi legali

Obiettivi
Con l'esecuzione di una Permuta generale si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

  • il riassetto della struttura fondiaria in modo da ottenere particelle di forme e dimensioni tali da consentire un migliore utilizzo dell'area interessata, in particolare per quanto attiene alle possibilità edificatorie.
  • la realizzazione di alcuni obiettivi pianificatori, in particolare quelli definiti dai piani di quartiere.

Ente esecutore
L'ente esecutore della permuta è il Municipio.

Finanziamento
Non sono previsti dei sussidi per la permuta generale.

Le spese sono assunte inizialmente dal Comune, che potrà ripartirle fra i proprietari interessati in base ai benefici derivanti dall'opera.

 

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