Compiti della polizia
Compiti della polizia secondo il Codice di Diritto Processuale Penale Svizzero (CCP) del 01.01.2011, artt. 116, 117, 152, 153, 154 e 305.
Il compito principale della polizia è quello dell'informazione.
In occasione della prima audizione la polizia e le autorità istruttorie devono informare la vittima dell'esistenza del Servizio per l'Aiuto alle vittime di reati (SAV) e sul diritto di farsi assistere da un legale e/o da una persona di fiducia.
La polizia e le autorità istruttorie sono tenute a comunicare al SAV nome e indirizzo delle vittime.
La vittima ha comunque il diritto di rifiutare che questa comunicazione avvenga.
La personalità della vittima deve essere tutelata dalle autorità in ogni stadio del procedimento.
L'audizione della vittima deve avvenire in tempi e modi che tengano conto delle condizioni psichiche e della sua età. Per le vittime minorenni è prevista, di regola, l'audizione sotto la forma della videoregistrazione, che avviene da parte di personale di polizia adeguatamente formato, in locali appositi, alla presenza di uno specialista.
La vittima può farsi accompagnare e sostenere da una persona di sua fiducia e/o da un avvocato.
Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere di essere interrogate da persone del medesimo sesso e possono rifiutarsi di deporre su fatti concernenti la loro sfera intima.