Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
L’esercizio della prostituzione è regolato dalla Legge Cantonale sull’esercizio della prostituzione (LProst).
È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L’acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione. (Art. 2 cpv 1 LProst).
Le persone di cittadinanza svizzera così come le persone straniere al beneficio di un permesso valido per stranieri in Svizzera o in possesso di una notifica quale prestatore di servizi (notifica 90 giorni), che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale (art. 4 cpv 1 LProst).
L’esercizio della prostituzione è autorizzato unicamente nei locali erotici muniti di autorizzazione (art. 6 LProst) o in appartamenti dove la prostituzione è eseguita a titolo individuale in locali di propria proprietà o per i quali la persona ne vanta dei diritti d’uso (art. 14 LProst).
È obbligatorio presentarsi personalmente presso la Polizia cantonale – TESEU (vedasi orari), dove la pratica di annuncio verrà redatta e firmata.
Attenzione: L’annuncio per l’esercizio della prostituzione ha validità unicamente dopo il controllo dei documenti di identità e la vidima dell'annuncio da parte della Polizia cantonale – TESEU che rilascia, alla persona annunciatasi il numero univoco TESEU.
Nei giorni e orari d’apertura dell’Amministrazione cantonale è possibile chiedere, via e-mail della TESEU (sono esclusi altri recapiti), l’attivazione di un numero univoco TESEU fornendo: copia del documento d'identità, cognome, nome, nazionalità e data di nascita della persona che si volesse preannunciare. L’annuncio per l’esercizio della prostituzione deve essere poi formalizzato al più tardi entro due giorni feriali o, in caso di periodo festivo, il primo giorno feriale successivo.
Può annunciarsi alla Polizia cantonale - TESEU, per l'esercizio della prostituzione, la persona che:
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