L’esercizio della prostituzione è regolato dalla Legge Cantonale sull’esercizio della prostituzione e dal relativo Regolamento di applicazione.
È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L’acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.
La persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale.
L’esercizio della prostituzione è autorizzato unicamente nei locali erotici muniti di autorizzazione. Eccezione può essere fatta in singoli appartamenti alle dovute condizioni.