Aiuto d'urgenza
Il diritto all’aiuto d’urgenza assicura i mezzi per un’esistenza dignitosa a tutte le persone che dimorano in Svizzera e si trovano in una situazione di bisogno di natura finanziaria.
Chi ha diritto all’aiuto d’urgenza?
Hanno diritto gli stranieri in transito e le persone alle quali è stato assegnato un termine di partenza dalla Svizzera.
In cosa consiste l’aiuto d’urgenza?
L’aiuto d’urgenza è un diritto fondamentale definito nella Costituzione federale che garantisce il minimo vitale; comprende pertanto mezzi indispensabili per un’esistenza conforme alla dignità umana.
Le prestazioni previste dal Cantone quale aiuto d’urgenza consistono nell’aiuto al rientro e sono relative agli ambiti elencati di seguito.
- Sostentamento: accordato in natura o, eccezionalmente, sotto forma di prestazioni pecuniarie giornaliere (10 fr. al giorno) fino al rientro. L’abbigliamento è fornito in casi eccezionali e unicamente in natura.
- Cure mediche: copertura di spese mediche urgenti e indispensabili per permettere il rientro nel Paese di provenienza nel più breve tempo possibile.
- Spese di viaggio: nel caso di stranieri in transito o persone con un termine di partenza, copre le spese di viaggio intese come spese di trasporto pubblico, sotto forma del titolo di trasporto oppure, eccezionalmente, di un contributo per l’acquisto di benzina.
- Spese di alloggio: se necessario, una conveniente copertura delle spese di un alloggio è garantita fino a quando il rientro non è possibile.
Come fare richiesta dell’aiuto d’urgenza?
L’aiuto d’urgenza deve essere richiesto dalla persona che ne necessita, la quale può presentarsi direttamente allo sportello dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento o dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati.
In alternativa, se un ente o un servizio funge da tramite, quest’ultimo deve prendere contatto con l’Ufficio competente per una prima segnalazione e poi inoltrare la richiesta tramite l’apposito formulario, allegando copia dei documenti di identità. Al formulario di aiuto d’urgenza deve inoltre essere puntualmente allegato il verbale di polizia.
Basi legali
- 143.310 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007
- Disposizione Stranieri in transito del 1 dicembre 2018
Link e approfondimenti
A chi rivolgersi
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
Viale Officina 6
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 70 51
dss-ussi@ti.ch
Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati
Piazzale Stadio 3
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 51 11
fax +41 91 814 51 39
dss-urar@ti.ch
Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 16.00.
I centralini sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 16.00.