Importazione di cani, gatti e furetti
L'importazione di cani, gatti e furetti pone problemi di ordine sanitario in relazione al rischio di introduzione nel nostro paese di animali infetti da rabbia.
Per le informazioni di carattere generale rimandiamo ai capitoli del sito dedicati a questo argomento:
La responsabilità di rispettare le varie disposizioni concernenti l'importazione degli animali cade sul singolo detentore. Il veterinario clinico riveste un ruolo centrale in base alle competenze che gli sono attribuite dalla legislazione sulle epizoozie: identificazione degli animali, registrazione dei cani nell'anagrafe canina, vaccinazione antirabbica, accertamenti diagnostici (titolazione anticorpi), rilascio del passaporto ufficiale, eventuali certificati sanitari.
La prevenzione della rabbia è un compito di interesse pubblico ancorato alla legislazione sulle epizoozie e sulle epidemie. In accordo con l'Ordine dei veterinari ticinesi (OVT), l'UVC ha emanato specifiche direttive con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle disposizioni federali (OITEAc) e di diminuire il rischio di introduzione di rabbia sul nostro territorio.
Risposte alla domande frequenti
Si, alcuni paesi chiedono delle attestazioni particolari e la compilazione di formulari specifici per il paese di destinazione. Ad esempio il Brasile e la Repubblica Domenicana richiedono dei documenti supplementari e la loro vidimazione da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale e della Cancelleria dello Stato.
Per ottenere informazioni attendibili e aggiornate raccomandiamo di indirizzare il cliente ad una rappresentanza diplimatica del paese di destinazione (ambasciata, consolato).
Si, trattandosi di un'importazione illegale è necessario rimediare alla lacuna della mancata identificazione. In questo modo è nel contempo garantita la rintracciabilità dell'animale In caso di necessità.
Si, una volta importato in Svizzera il veterinario può rilasciare un nuovo passaporto per animali da compagnia svizzero, registrando le generalità del proprietario e i dati dell'animale. Naturalmente non possono essere inseriti i dati riguardanti le vaccinazioni effettuate nel paese di provenienza e certificate da un altro veterinario. A questo riguardo il proprietario dell'animale deve conservare per almeno tre anni il certificato sanitario originale e tutta la documentazione disponibile.
No, non è possibile
La base legale è l'OFE, art 16:
I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore presso il quale sono nati li ceda a terzi.
Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:20102 e 11785:1996/Cor 1:20083 e contenere un codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'OIT concernenti l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6-19 OIT).
3 I microchip possono essere consegnati o trasmessi solo ai veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera. Soltanto questi ultimi possono utilizzare i microchip per l'identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura.
Inoltre in base all'art. 17a OFE, le ditte che distribuiscono i microchip inoltrano alla banca dati un elenco dei numeri consegnati ai singoli veterinari. Ciò permette di avere un controllo incrociato, ma riguarda soltanto i cani. Quindi ogni cane nato in svizzera è identificato con numero CH 756....
Di riflesso, un cane nato all'estero va identificato con numero di microchip del paese estero. Quindi anche un veterinario con libero esercizio sia in Svizzera sia in Italia può utilizzare microchip CH solo per identificare cani CH quando esercita in Svizzera.
Secondo l'USAV, la base legale svizzera non impedisce però l'utilizzo di microchip esteri per identificare gatti nati in Svizzera. Si tratta di quei "turisti" dei pedigree che fanno identificare i gatti nati in Svizzera con microchip italiani perché ricevono il microchip assieme al pedigree.