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Domande frequenti

I Comuni. L’ente pubblico non ha in principio l’obbligo di manutenzione e di sistemazione del demanio pubblico naturale, non può perciò essere tenuto responsabile per danni che da esso traggono origine, salvo circostanze particolari (MOOR vol. III “L'organisation des activités administratives, les biens de l'Etat” 268; v. N 582).

    Comune, Cantone e Confederazione sussidiano di norma in parti uguali tutti i progetti ritenuti confacenti. I Comuni sono tenuti a recuperare una parte degli investimenti raccogliendo i contributi di miglioria presso i privati o gli enti che ne traggono benefici diretti.

      In funzione della forza finanziaria del Comune, nella misura del 50-75% ca. Il richiedente può iniziare i lavori o procedere ad acquisiti di una certa importanza soltanto se l'aiuto finanziario o l'indennità gli sono state assegnate con decisione definitiva o di massima o in virtù di un contratto, oppure se l'Autorità competente l'ha autorizzato.

      In base all'art. 10, cpv. 1 della legge sui sussidi cantonali, "per il calcolo del sussidio sono computabili solo le spese indispensabili all'adempimento economico e razionale del compito".
      In particolare sono computabili le seguenti spese:

      1. onorario di progettazione;
      2. costi per l'acquisto di terreni;
      3. costi per la realizzazione dell'opera;
      4. le spese delimitazione e picchettazione.

      Di principio ai Comuni. La Legge cantonale sui consorzi permette ai Comuni di consorziarsi, eventualmente anche con altri Enti, per garantire il finanziamento della manutenzione. I proprietari di fondi sui quali scorre un corso d'acqua sono tenuti in prima persona a mantenere la sezione di deflusso, sia in caso di deflusso a cielo aperto sia in caso di scorrimento in tubo. L’articolo 58 del Codice delle obbligazioni svizzero regola la responsabilità dei proprietari di edifici o di un’altra opera e prevede il risarcimento di danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.

      L'Autorità di riferimento per gli aspetti di polizia e sicurezza (evacuazioni) è quella comunale.

      Richieste d'aiuto finanziario, da parte degli Enti pubblici, inerente ai corsi d'acqua sono da indirizzare al Servizio alluvioni utilizzando l'apposito formulario. Il Consiglio di Stato decide per quali eventi sono ammessi aiuti straordinari. Le zone interessate sono definite nel Foglio ufficiale. I danni subiti dalle persone private devono essere annunciati alla Compagnia d'assicurazione privata, rispettivamente alla Cancelleria comunale del proprio Comune che metterà a disposizione i formulari per annunciare il sinistro al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili. Il formulario e le direttive possono essere scaricate anche dal seguente sito internet.

      In base all'art. 38 della Legge federale sulla protezione delle acque i corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria. Possono essere concesse delle deroghe per i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione, passaggi di vie di comunicazione, passaggi di strade agricole e forestali, i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente ed il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempre che non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura.

      L’articolo 41a dell’Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc) fissa lo spazio riservato alle acque in modo da garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque. Dove lo spazio riservato alle acque è già stato definito e approvato a piano regolatore secondo l’articolo di legge citato la distanza che una costruzione deve mantenere dal corso d’acqua è disciplinata da apposite linee riportate sui piani regolatori. Nel caso in cui lo spazio riservato alle acque non è ancora stato definito trovano applicazione le disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell’OPAc le quali prevedono un arretramento di:

      • 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell’alveo (LFA) esistente, per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo non supera i 12 metri di larghezza;
      • 20 metri per i corsi d’acqua con un fondo dell’alveo di larghezza superiore ai 12 metri;
      • 20 metri per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0,5 ettari.

      Per le tratte intubate con potenziale di rimessa a cielo aperto valgono le disposizioni dell’art. 41a OPAc; per le tratte intubate che non hanno potenziale per essere rimesse a cielo aperto, su entrambe i lati e nel limite del possibile, deve essere mantenuta una distanza tecnica di arretramento di 3 metri lineare dal bordo esterno del canale interrato, in quanto per ragioni tecniche di manutenzione ordinaria e straordinaria, la costruzione di nuovi edifici/manufatti sopra corsi d’acqua intubati è vietata.