Legislazione nazionale
La geoinformazione a livello nazionale è retta dalla Legge sulla geoinformazione (LGI) e dalla relativa Ordinanza sulla geoinformazione (OGI).
La LGI sancisce innanzitutto lo scopo (art. 1), che è quello di mettere a disposizione delle autorità federali, cantonali e comunali, nonché dell'economia, della società e della scienza, in maniera duratura, rapida e semplice, nella qualità necessaria e a prezzi adeguati, geodati aggiornati concernenti il territorio della Confederazione Svizzera. Il suo campo d'applicazione (art. 2) sono i geodati di base di diritto federale. Diversi termini tecnici centrali nell'ambito della geoinformazione vengono poi chiariti attraverso una serie di definizioni (art. 3). In seguito si entra nel merito dei principi, fissando concetti chiave quali armonizzazione, rilevamento, aggiornamento, gestione, accesso e utilizzazione di geodati.
L'OGI va più in dettaglio. La parte importante, sicuramente quella più conosciuta ed utilizzata anche dai non addetti ai lavori, è rappresentata dall'Allegato 1, che costituisce il catalogo completo ed aggiornato dei geodati di base di diritto federale.
Per ognuno di essi vengono riportati rispettivamente:
- identificatore:
il numero univoco; - denominazione:
il nome ufficiale; - base giuridica:
il riferimento alla legge che ne decreta l'esistenza; - servizio competente:
si occupa in particolare del rilevamento e dell'aggiornamento; - servizio specializzato:
si occupa in particolare della definizione del modello di dati; - geodati di riferimento:
con crocetta, se serve da base geometrica per ulteriori geodati; - catasto RDPP:
con crocetta, se è inserito nel Catasto RDPP; - livello di autorizzazione:
A (pubblicamente accessibile),
B (pubblicamente accessibile in misura limitata),
C (non pubblicamente accessibile); - servizio di telecaricamento:
con crocetta, se offerto nell'ambito di un geoservizio WFS.