Ruolo e competenze
Nella procedura per l'ottenimento della licenza edilizia, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) è l'istanza cantonale che si occupa di formulare, all'attenzione dell'Autorità comunale, un preavviso sulla domanda che riguarda il diritto di competenza cantonale e/o federale delegato (cfr. Allegato 1 Regolamento di applicazione della Legge edilizia - RLE).
In tal senso, l'UDC funge da istanza di coordinamento e da tramite con gli esecutivi comunali - preposti a decidere sul rilascio o il diniego della licenza edilizia - come pure i Servizi dell'Amministrazione cantonale competenti a preavvisare l'istanza edilizia, nonché gli istanti/progettisti.
In questo suo ruolo l'UDC è chiamato, laddove necessario, ad armonizzare e coordinare i preavvisi espressi dai vari Servizi cantonali, così come a procedere, in casi particolari, ad una ponderazione degli interessi.
In ogni caso, per tutti i progetti edilizi all'infuori delle zone edificabili, l'UDC è l’unica Autorità competente a decidere se gli stessi sono conformi alla zona o se può essere autorizzata un'eccezione (cfr. art. 25 cpv. 2 Legge federale sulla pianificazione del territorio - LPT).
La decisione formale sulla domanda di costruzione viene comunque adottata dall'Esecutivo comunale, ritenuto che per principio l'avviso cantonale vincola il Municipio nella misura in cui esso è negativo (art. 7 cpv. 2 Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 - LE).
Nella sua veste di Autorità di coordinamento, l'Ufficio rappresenta, inoltre, l'Autorità cantonale nei rapporti con tutte le istanze di ricorso, redigendo le osservazioni agli atti ricorsuali e partecipando alle udienze e/o ai sopralluoghi indetti dalle Autorità giudicanti.
L'UDC preavvisa le proposte di provvedimenti coercitivi che l'Esecutivo comunale intende adottare per gli abusi edilizi fuori zona edificabile, conformemente a quanto prescritto dall'art. 47 RLE.
Nell’ambito delle procedure federali di approvazione dei piani, l'UDC è inoltre l'organo responsabile per emanare il parere del Cantone all'attenzione dell’Autorità federale d’approvazione competente. In effetti, con l'approvazione dei piani da parte dell'Autorità federale sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale e non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Oltre a ciò, in tale procedura l'UDC ha il compito di disporre la pubblicazione del progetto sul Foglio ufficiale e sugli organi di stampa dei Comuni interessati.
L'Ufficio funge da Autorità di vigilanza sui Comuni in ambito edilizio ai sensi della Legge organica comunale (LOC), in sinergia con la Sezione degli enti locali.
L'istanza di intervento rimane in ogni caso un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non è possibile promuovere una normale procedura ricorsuale (art. 196a cpv. 1 LOC).