Basi legali
Cantonali
- Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC)
- Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 3 dicembre 2014 (RLEPICOSC)
- Foglio ufficiale
Importante novità - Modifica del regolamento
Conformemente alle disposizioni della legislazione federale sul mercato interno, le imprese che hanno la sede o il domicilio in un altro Cantone e che ci esercitano legittimamente la loro attività (art. 2 cpv. 4 LMI), non necessitano di essere iscritte all'albo (art. 8a cpv. 1 RLEPICOSC).
Ai fini della vigilanza nel settore principale della costruzione, le imprese sono tenute ad annunciarsi alla commissione, tramite la compilazione di un apposito modulo, da inoltrare almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni lavoro assoggettato alla LEPICOSC sul territorio cantonale (art. 8a cpv. 2 RLEPICOSC).